Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it without legal representation under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defendant personally signed the appeal on March 19, 2022, despite having a lawyer, arguing for personal participation in the process. The court ruled that under the amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure, a personal signature by the accused without a lawyer renders the appeal inadmissible, regardless of the lawyer's authentication of the signature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal personally signed by the accused without legal representation is inadmissible, as the law requires the intervention of a lawyer for such filings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO' LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa aggravata. 2.Awerso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 19 marzo 2022. 2.1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, Ahmed, Rv. 27422101) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 luglio 2022 L'estensore Il