Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41290/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding concrete danger of recidivism based on criminal personality and life conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, confirming the lower court's decision to apply the maximum custodial measure. The appellant argued that the danger of recidivism was not current or concrete because the alleged acts were from 2018 and a new act occurred in 2021, while other acts were under duplicate proceedings. The court rejected these claims, ruling that the danger is concrete whenever real elements prove the probability of reoffending and current whenever an unfavorable prognosis exists, without requiring immediate imminence. Consequently, the court affirmed that the detention order was properly motivated and the appellant must pay the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The danger of recidivism is considered concrete when real elements demonstrate the probability of reoffending, and current whenever an unfavorable prognosis exists, without requiring strict imminence or specific future occasions.

Parole chiave

Generato dall'IA
danger of recidivism current danger assessment custodial measures criminal personality procedural inadmissibility provisional detention proportionality of measures pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 274 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 274 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L.
Art. 28 reg esec. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così
art. 274 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 274 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GADALETA GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 17/10/1983 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. l'avv. Francesco Paolo De Sanctis, con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari, in riforma dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, applicava al ricorrente la massima misura custodiale in relazione ai reati di associazione a delinquere funzionale alla consumazione di numerosi delitti contro il patrimonio, tra i quali il riciclaggio e la ricettazione. Il Tribunale riteneva sussistente sia il quadro indiziario, che quello cautelare valutando inidonea a contenere il pericolo cautelare misure meno afflíttive.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione offerta in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare sarebbe apparente; si deduceva (a) che il pericolo di reiterazione non avrebbe potuto essere dedotto dalle modalità della commissione dei fatti per i quali si procede; (b) che non sarebbe stata adeguatamente valutata l'attualità e la concretezza del pericolo correlato a condotte risalenti al 2018. Segnatamente si deduceva che, in seguito alle condotte per cui si procede si registrerebbe solo un altro fatto - risalente al 21 gennaio 2021 - mentre le altre condotte rilevati dal Tribunale e poste a sostegno della sussistenza del pericolo cautelare sarebbero oggetto di un procedimento duplicato, riferito agli stessi fatti; a ciò si aggiungeva che mancherebbe la motivazione in ordine alla esclusiva adeguatezza a contenere il pericolo rilevato della massima misura custodiale. 2.2.

Il ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova che il Tribunale con motivazione ineccepibile aveva ritenuto indicativi del pericolo cautelare contestato. Il collegio riafferma che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).Nel caso in esame, con motivazione accurata e persuasiva, il Tribunale rilevava che la distanza temporale dei fatti contestati rispetto al momento di applicazione della cautela non poteva escludere il pericolo di reiterazione, atteso che l'indagato aveva certamente continuato a svolgere attività illecita, anche in seguito al suo primo arresto avvenuto nel 2018; a riprova i evidenziava che lo stesso era stato condannato in concorso con altri per reati analoghi a quelli per cui si procede commessi nel 2019.

Il Tribunale riteneva inoltre, con motivazione ineccepibile, che le modalità dei fatti e la personalità del ricorrente concorrevano a delineare in termini di concretezza ed attualità il pericolo di recidiva, dato che gli elementi emergenti del casellario giudiziario e dei carichi pendenti testimoniavano la «non occasionalità delle manifestazioni criminali rivelate dal presente procedimento» e, dunque, la sicura pericolosità sociale dell'indagato. Veniva rilevato altresì che misure non custodiali non avrebbero svolto la funzione di evitare la reiterazione dei reati, tenuto conto dell'allarmante contesto associativo in cui le condotte si erano verificate.

Quanto alla contestazione in ordine alla duplicazione del procedimento, il collegio rileva che la stessa non è assistita da alcuna allegazione e non rispetta gli oneri correlati al principio di autosufficienza del ricorso. A ciò si aggiungeva che il Tribunale faceva riferimento a condotte poste in essere nel 2019, laddove, nel caso in esame, i reati fine dell'associazione risalivano al 2018. Infine, si rileva che, comunque, tale eccezione si riferisce ad elementi non decisivi per la rilevazione della sussistenza del pericolo cautelare. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata Così