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Ordinanza — n. 40937/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40937/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1.1 Con sentenza in data 18 ottobre 2021, la sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell'interesse di Carosiello Francesco avverso il provvedimento del G.I.P. presso il tribunale di Brescia datato 2-2-2021 che disponeva l'archiviazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del Carosiello che, premessa la propria legittimazione in quanto condannato al pagamento della cassa ammende, lamentava errore di fatto nella parte in cui la pronuncia emessa da questa corte di legittimità aveva omesso l'analisi delle note di replica depositate a seguito delle richieste scritte formulate dal procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 40937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez.

Parole chiave

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decisione di non sollevare obiezioni memoria complementare allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali ritiro della domanda di revisione soppressione di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 18 ottobre 2021, la sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell'interesse di Carosiello Francesco avverso il provvedimento del G.I.P. presso il tribunale di Brescia datato 2-2-2021 che disponeva l'archiviazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. il difensore e procuratore speciale del Carosiello che, premessa la propria legittimazione in quanto condannato al pagamento della cassa ammende, lamentava errore di fatto nella parte in cui la pronuncia emessa da questa corte di legittimità aveva omesso l'analisi delle note di replica depositate a seguito delle richieste scritte formulate dal procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221281 - 01). Successivamente è stato anche affermato che il ricorso straordinario per errore di fatto è consentito esclusivamente in favore del condannato poiché tale rimedib è esperibile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa è soggetto non legittimato a proporre tale impugnazione (Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, Rv. 258453 - 01). Ne deriva affermare che il ricorrente in quanto persona offesa non può proporre ricorso straordinario.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a nor -na dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 8 luglio 022 L CONSIGLIER IL PRESIDENTE Dott.Giovanna Verga D