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Ordinanza — n. 40935/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40935/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40935/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da RACCUGLIA GIORGIO nato a PALERMO il 16/08/1982 NAPOLI PROVVIDENZA nato a PALERMO il 25/06/1985 QUATTROCCHI SAMUELE nato a PALERMO il 25/03/1996 FAZIO MARIA GRAZIA nato a PALERMO il 27/03/1995 NEGRU LILIANA nato il 17/10/1985 CASTRONOVO GIOACCHINO nato a PALERMO il 14/01/1991 Avverso la sentenza resa il 9 ottobre 2020 dal Giudice di pace di Termini Imerese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELENO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40935/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Termini Imerese ha dichiarato tutti gli imputati responsabili del delitto di occupazione abusiva di diversi appartamenti situati all'interno di un immobile sottoposto a confisca non definitiva. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati con atto comune sottoscritto dall'avvocato Di Lisi Provvidenza. La Corte di appello ha correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, poiché relativa a sentenza del Giudice di Pace che ha condannato a pena pecuniaria, in forza dell'art. 37 del d.lgs 274/2000 che dispone l'inappellabilità della detta sentenza da parte dell'imputato quando nel giudizio non vi è stata costituzione di parte civile, e ha trasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione-.

Parole chiave

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allegazioni d'asilo contraddittorie oltraggio alla corte soggiorno ininterrotto assenza ingiustificata inosservanza delle norme sulla competenza violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Ne consegue che la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da RACCUGLIA GIORGIO nato a PALERMO il 16/08/1982 NAPOLI PROVVIDENZA nato a PALERMO il 25/06/1985 QUATTROCCHI SAMUELE nato a PALERMO il 25/03/1996 FAZIO MARIA GRAZIA nato a PALERMO il 27/03/1995 NEGRU LILIANA nato il 17/10/1985 CASTRONOVO GIOACCHINO nato a PALERMO il 14/01/1991 Avverso la sentenza resa il 9 ottobre 2020 dal Giudice di pace di Termini Imerese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELENO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Termini Imerese ha dichiarato tutti gli imputati responsabili del delitto di occupazione abusiva di diversi appartamenti situati all'interno di un immobile sottoposto a confisca non definitiva. Avverso la detta sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati con atto comune sottoscritto dall'avvocato Di Lisi Provvidenza. La Corte di appello ha correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, poiché relativa a sentenza del Giudice di Pace che ha condannato a pena pecuniaria, in forza dell'art. 37 del d.lgs 274/2000 che dispone l'inappellabilità della detta sentenza da parte dell'imputato quando nel giudizio non vi è stata costituzione di parte civile, e ha trasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione-.

Va tuttavia osservato che l'avvocato Di Lisi Provvidenza, che sottoscrive il ricorso congiunto, non è legittimata a patrocinare dinanzi a questa Corte. Va ricordato in questa sede che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272010 — 01). Ne consegue che la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.(Sez. 6 - n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019 ) Rv. 277208 - 01 ) Nel rispetto di questi principi l'impugnazione proposta dall'avv.

Di Lisi deve ritenersi 2. Per le ragioni suesposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore Il Presidente O