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Sentenza — n. 40926/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding delayed access to intercepted recordings in preliminary investigation hearings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a defendant against a trial court order denying access to intercepted recordings. The defense argued that the Public Prosecutor's office failed to notify them of authorization to view the recordings, violating procedural rights. The court ruled that no legal obligation exists for the prosecutor to notify such authorizations and that the defense failed to prove the recordings were unavailable or that they did not verify the outcome of their request.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 293 comma 3 cod. proc. pen.: The Public Prosecutor is not legally required to notify the defense of authorizations to view intercepted recordings, and the defense bears the burden of proving unavailability or lack of verification.

Parole chiave

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preliminary investigation intercepted recordings defense rights prosecutor notification cautionary measures procedural nullity access to evidence verbale di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve escludersi la configurabilità, nel caso oggetto di scrutinio, della eccepita nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 293 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve escludersi la configurabilità, nel caso oggetto di scrutinio, della eccepita nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
art. 269 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021
il tempestivo rilascio di copia delle registrazioni (vedi Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv.
Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018
281273 - 01, Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LIA Pietro nato a San Marco in Lamis il 23/05/1978 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale del Riesame di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Pietro MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito il difensore del ricorrente che ha insistito nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/10/2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti di DE LIA Pietro la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3 quinquies cod. pen.

2. DE LIA Pietro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari che ha rigettato la richiesta di riesame della predetta ordinanza applicativa di misura cautelare.

3. Il ricorrente lamenta, con unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lettera c) cod. proc. pen., l'inosservanza e la violazione degli artt. 178 lett.

c) e 293, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa lamenta il mancato accoglimento da parte del Tribunale del motivo di riesame inerente il diniego ad accedere ed estrarre copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari. Il difensore, in data 28/10/2021, ha avanzato istanza di copia del CD Rom contenente le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza custodiale; secondo il ricorrente detta istanza, depositata tre giorni dopo l'esecuzione della misura, è stata ignorata con conseguente impossibilità della difesa di accedere all'archivio riservato di cui all'art. 269 cod. proc. pen. prima dello svolgimento dell'udienza di riesame tenutasi in data 29/11/2021.

La Corte Costituzionale con la sentenza 336/2008 ha affermato il principio secondo cui la difesa ha il diritto di ottenere la trasposizione di nastro magnetico delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare a prescindere dalla presentaziore di richiesta di riesame. Il Tribunale, nonostante la mancata notifica all'indagato di un provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero, ha ritenuto insussistente la nullità eccepita dalla difesa del ricorrente, richiamando un orientamento giurisprudenziale secondo cui il ritardo nel rilascio di copia delle conversazioni intercettate non comporta alcuna nullità in mancanza di espressa specificazione dei motivi di urgenza di richiesta finalizzata «alla trattazione dell'udienza già fissata dinanzi al Tribunale del Riesame» (vedi pag. 25 dell'ordinanza impugnata).

Secondo la difesa tale affermazione non ha alcun rilievo in quanto la richiesta di rilascio copia è stata presentata un mese prima della trattazione dell'istanza di riesame ed in considerazione del fatto che la normativa vigente non prevede alcun obbligo per la difesa di enunciare le ragioni della richiesta di visione e copia delle conversazioni intercettate. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Pubblico Ministero non ha fornito prova al Tribunale del Riesame della notifica al difensore della decisione. La lamentata violazione di legge comporta, a giudizio della difesa, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'ordinanza impugnata nonché la nullità dell'ordinanza genetica in considerazione dell'inutilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a fondamento del provvedimento impositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve esser rigettato per le ragioni che seguono.

2. Il provvedimento impugnato non è connotato da alcuna violazione di legge; dalla lettura degli atti emerge, infatti, che il Pubblico Ministero ha tempestivamente autorizzato la richiesta difensiva di visione e copia dei cd-rom contenenti le intercettazioni con provvedimento del 1 novembre 2021. La circostanza che tale provvedimento non sia stato comunicato al difensore non comporta, diversamente da quanto affermato dalla difesa„ alcuna inosservanza o violazione degli artt. 178 lett.

c) e 293, comma :3, cod. proc. pen. in quanto la normativa vigente non prevede alcun obbligo di notifica dei provvedimenti autorizzativi emessi dal Pubblico Ministero a seguito di richiesta di visione o di rilascio di copia di atti, documenti o supporti informatici contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. Secondo l'univoco orientamento della Corte di Cassazione la richiesta del difensore volta ad accedere alle intercettazioni poste a base dell'ordinanza applicativa di misura cautelare comporta l'obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di riesame ed al contempo l'onere per la difesa di attivarsi per verificare quali siano state le determinazioni dell'ufficio del P.M., non essendo prevista da alcuna norma di legge l'obbligo per il rappresentante della pubblica accusa di comunicare all'istante le proprie determinazioni ovvero di notificare un avviso di deposito di un provvedimento.

A tale onere si accompagna quello di comprovare di non aver ottenuto da parte del P.M. il tempestivo rilascio di copia delle registrazioni (vedi Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 01, Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065 - 01). Alla luce di tali principi giurisprudenziali deve escludersi la configurabilità, nel caso oggetto di scrutinio, della eccepita nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., risultando dagli atti che la difesa aveva depositato in data 28 ottobre 2021 la richiesta di rilascio di copia delle registrazioni delle conversazioni e comunicazioni intercettate e che dopo appena tre giorni il Pubblico Ministero ne aveva autorizzato il rilascio.

Il difensore del ricorrente non ha, invece, dimostrato di aver verificato gli esiti della sua istanza nei successivi ventotto giorni che hanno preceduto lo svolgimento dell'udienza di riesame, né di aver domandato di accedere nella segreteria del P.M. e di non aver ottenuto in tempo utile tale possibilità. Sulla scorta di tali considerazioni, deve escludersi che, nel caso di specie, la lamentata mancata ricezione dei supporti in tempo utile per l'udienza di riesame, comporti una compressione dei diritti di difesa enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2008.

3. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così