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Sentenza — n. 40915/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls aggravated fraud conviction due to statute of limitations expiration before appeal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for aggravated fraud without remitting the case. The defendant argued that the appeal court failed to declare the crime prescribed and illogically affirmed guilt despite lack of deception. The court ruled that the statute of limitations had expired before the appeal judgment was issued, rendering the criminal conviction void while upholding the civil liability findings.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The statute of limitations for prosecution extinguishes the criminal liability of the accused, necessitating the annulment of a conviction rendered after the limitation period has expired.

Parole chiave

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statute of limitations prescrizione del reato annullamento sentenza truffa aggravata limite di prescrizione reato economico corruzione nell'esecuzione forzata frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 606 c.p.p.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 578 c.p.p.
Alla predetta declaratoria segue la conferma delle statuizioni civili ex art. 578 cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Murianni, che deduceva con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 578 cod.proc.pen
Alla predetta declaratoria segue la conferma delle statuizioni civili ex art. 578 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONOMO VALENTINO nato a TARANTO il 26/06/1968 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 27 novembre 2020, la corte di appello sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia del tribunale di Taranto del 25 luglio 2018 che aveva condannato Buonomo Valentino alle pene di legge oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Murianni, che deduceva con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato che, avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti (28 maggio 2012), era maturata prima della sentenza di appello pur sommato il periodo di sospensione disposto in primo grado; - violazione dell'art. 606 lett, h) ed e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della sentenza di appello quanto all'affermazione di colpevolezza, avuto riguardo al ruolo dell'imputato ed all'assenza di artifici e raggiri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero ha errato la corte di appello sezione distaccata di Taranto nell'omettere di rilevare la prescrizione del reato posto che, avuto riguardo alla ultima data di contestazione dei fatti commessi il 28 maggio 2012, il termine massimo prorogato risulta decorso al 28 novembre 2019 cui sommati i periodi di sospensione per mesi 9 e giorni 5 si giunge al 2 settembre 2020 e cioè prima della pronuncia di appello datata novembre del 2020. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Alla predetta declaratoria segue la conferma delle statuizioni civili ex art. 578 cod.proc.pen. stante la manifesta infondatezza del secondo motivo con il quale si propone una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di una doppia conforme di responsabilità pronunciata nei gradi di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perc:hé il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma, 8 luglio 2022 I ONSIGLIERItz,.., IL PRESIDENTE Dott.Giovanna Verga lild DEPOSITATO I