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Sentenza — n. 40911/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40911/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NUTI GERMANA nata il 26 giugno 1952 in Bagno di Romagna POZZI EMANUELA nata il 12 maggio 1981 in Savignano sul Rubicone POZZI MARIA Chiara nata il 18 giugno 1986 in Cesena parti civili costituite nel procedimento a carico di POZZI AMEDEO nato I'l maggio 1940 in Sant'Arcangelo di Romagna Avverso la sentenza resa il 16 giugno 2020 Dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu:o Procuratore Paola Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 157 cod.pen, art. 530 comma 2 cod. proc.pen, art. 129 cod. proc.pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 538 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40911/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Con il ricorso il ricorrente ipotizza una presunta incompatibilità tra la intervenuta prescrizione del reato, in epoca precedente alla sentenza di appello, e la pronuncia da parte della corte territoriale di sentenza di assoluzione con formula dubitativa,ai sensi dell'art. 530 secondo comma cod. proc.pen. Il ricorrente non considera che nel caso in esame si era costituita in giudizio la parte civile. In tale situazione, secondo consolidata giurisprudenza, non si applica la regola della immediata declaratoria di prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc.pen. ,in quanto si deve anche statuire in ordine alle questioni risarcitorie, che presuppongono l'affermazione di responsabilità anche solo ai fini civili.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto opposizione tardiva assunzione di debito restituzione dei sussidi statali termine suppletorio di grazia istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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articolo 157 cod.pen
2.Avverso la detta sentenza hanno proposto appello le parti civili costituite deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 157 cod.pen.
art. 530 comma 2 cod. proc.pen
La corte ha ritenuto di assolvere l'imputato con la formula dubitativa prevista dall'art. 530 comma 2 cod. proc.pen., in difetto di un'espressa dichiarazione di rinunzia alla prescrizione, così contravvenendo ad una specifica disposizione di legge.
art. 129 cod. proc.pen
In tale situazione, secondo consolidata giurisprudenza, non si applica la regola della immediata declaratoria di prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc.pen.
art. 576 cod. proc. pen
Ed infatti l'art. 576 cod. proc. pen.
art. 538 cod. proc. pen
e anche in assenza di questa: in siffatte ipotesi, la parte civile, in deroga aquanto previsto dall'art. 538 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NUTI GERMANA nata il 26 giugno 1952 in Bagno di Romagna POZZI EMANUELA nata il 12 maggio 1981 in Savignano sul Rubicone POZZI MARIA Chiara nata il 18 giugno 1986 in Cesena parti civili costituite nel procedimento a carico di POZZI AMEDEO nato I'l maggio 1940 in Sant'Arcangelo di Romagna Avverso la sentenza resa il 16 giugno 2020 Dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu:o Procuratore Paola Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza resa il 5 Aprile 2017 dal Tribunale di Rimini, ha assolto perché il fatto non sussiste Pozzi Amedeo dal reato di appropriazione indebita di un assegno in danno del fratello Pozzi Luigi Giuseppe e ha revocato le statuizioni civili di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della moglie e delle figlie della persona offesa dececuta, risarcimento da quantificarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto appello le parti civili costituite deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 157 cod.pen. e omessa motivazione in odine all'eccezione di intervenuta prescrizione del reato.

Lamentano le ricorrenti che sebbene il procuratore generale presso la Corte d'appello avesse concluso richiedendo sentenza di proscioglimento per l'intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita contestato a Pozzi Amedeo. La corte ha ritenuto di assolvere l'imputato con la formula dubitativa prevista dall'art. 530 comma 2 cod. proc.pen., in difetto di un'espressa dichiarazione di rinunzia alla prescrizione, così contravvenendo ad una specifica disposizione di legge. Il fatto di appropriazione indebita, contestato come consumato il 25 gennaio 2012, risulta prescritto già dal 25 luglio 2019, ben prima della pronunzia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è manifestamente infondato. Con il ricorso il ricorrente ipotizza una presunta incompatibilità tra la intervenuta prescrizione del reato, in epoca precedente alla sentenza di appello, e la pronuncia da parte della corte territoriale di sentenza di assoluzione con formula dubitativa,ai sensi dell'art. 530 secondo comma cod. proc.pen. Il ricorrente non considera che nel caso in esame si era costituita in giudizio la parte civile. In tale situazione, secondo consolidata giurisprudenza, non si applica la regola della immediata declaratoria di prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc.pen. ,in quanto si deve anche statuire in ordine alle questioni risarcitorie, che presuppongono l'affermazione di responsabilità anche solo ai fini civili.

Ed infatti è stato precisato che la previsione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di legittimità relativo a sentenza di assoluzione resa in grado d'appello promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla "regiudicanda" penale e non su quest oni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Sez. 5, Sentenza n. 19917 del 09/04/2021 Ud. (dep. 19/05/2021 ) Rv. 281179 - 01).

Al contrario risulta necessario formulare un pieno accertamento di responsabilità per disporre la condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Ne consegue che nel caso in esame la Corte ben poteva assolvere l'imputato con la formula dubitativa e revocare, di conseguenza le statuizioni civili disposte in primo grado, sebbene il reato fosse già prescritto. Ed infatti l'art. 576 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile la legittimazione a presentare impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell'imputato alla restituzione o al risarcimento del danno, indipendentemente dall'impugnazione del P.M. e anche in assenza di questa: in siffatte ipotesi, la parte civile, in deroga aquanto previsto dall'art. 538 cod. proc. pen., può chiedere al giudice penale un accertamento incidentale sulle questioni penali (da valere solo virtualmente come una condanna) ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno causato dal reato, senza tuttavia poter ottenere alcun mutamento delle statuizioni sull'azione penale che, avendo consolidato il giudicato interno, restano formalmente immodificabili, in assenza dell'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Murone, Rv. 277375; n. 22170 del 2019, Rv. 275589;

Sez. 4, n. 48781 del 23/09/2016, Amato, Rv. 268344; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061; cfr. anche Sez. 2, n. 17108 del 22/03/2011, Muscariello, non mass.; Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010 - dep. 2011, Pace, Rv. 249698). In altri termini, in siffatte circostanze l'accertamento sulla responsabilità penale viene compiuto dal giudice dell'impugnazione solo in motivazione e in maniera funzionale all'adozione dell'unico esito decisorio consentitogli, da esplic:itare nel dispositivo, cioè quello sulla fondatezza o meno della richiesta della parte impugnante alla restituzione o al risarcimento del danno, costituendo - come già rilevato - l'ipotesi disciplinata dall'art.576 cod. proc. pen. un'eccezione alla regola generale fissata dall'art. 538 dello stesso codice e dovendo il giudice dell'impugnazione pronunciarsi sulla fondatezza dell'azione civile indipendentemente dalla contestuale formalizzazione di una pronuncia di condanna penale.

Con il ricorso congiunto è stata dedotta solo una questione relativa alla presunta violazione di legge determinata dall'assoluzione in termini dubitativi, che risulta infondata per le ragioni sin qui esposte; di contro non si è contestata la manifesta illogicità o la contradditorietà del giudizio di assoluzione formulato nei confronti dell'imputato, che costituisce il presupposto della revoca delle statuizioni civili. Ne consegue che tale questione non essendo stata devoluta a questa Corte , non può formare oggetto del presente giudizio. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore Il Presidente Mar