Sentenza — n. 40154/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE ARIANNA nato a ROMA il 17/08/1975 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 cod. pen, articolo 61 bis cod. pen, art. 406 cod. proc. pen, art. 272 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: , 1. Il Tribunale di Roma decidendo sulla richiesta di riesame nell'interesse di tiore Arianna confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 7\9 Febbraio 2022 con la quale erano state applicate alla ricorrente le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. 512 bis cod. pen. aggravato dalla transnazionalità 648 ter cod. pen aggravato ex articolo 61 bis cod. pen. (capi 1), 13), 15).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORE ARIANNA nato a ROMA il 17/08/1975 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
, 1. Il Tribunale di Roma decidendo sulla richiesta di riesame nell'interesse di tiore Arianna confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 7\9 Febbraio 2022 con la quale erano state applicate alla ricorrente le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. 512 bis cod. pen. aggravato dalla transnazionalità 648 ter cod. pen aggravato ex articolo 61 bis cod. pen. (capi 1), 13), 15).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 406 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione l'ordinanza sarebbe fondata su atti di indagine non utilizzabili in quanto effettuati quando i termini per effettuare le indagini erano scaduti; 2.2. Violazione di legge (art. 272 cod. proc. pen., artt. 648 bis, 648 ter e 512 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravità indiziaria per i reati contestati. 2.3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati. 2.4.
Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza - e persistenza - del pericolo di fuga e di quello di reiterazione. 2.5. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della misura: non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità contenitiva di misura meno afflittive come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o il divieto di espatrio.
3. Il 3 ottobre 2022 la ricorrente rinunciava al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse correlata alla modifica della misura. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, Sentenza n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta Rv. 208166 - 01 sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 5 ottobre 2022