Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40147/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce confermava l'affermazione di responsabilità di Arpa Giuseppe, Candita Saverio e Leo Gallone Marika in ordine al contestato delitto di cui all'art. 642 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 19 gennaio 2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 642 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 237 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 40147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ed è «utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., mentre le affermazioni contra alios che vi sono eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corroborare con ulteriori riscontri» (Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019, Cannizzo, Rv. 276322 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicurazione invalidità sottoassicurazione responsabilità dell'assicuratore sottrazione dei contributi d'assicurazione prestazione d'assicurazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 642 cod. pen
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce confermava l'affermazione di responsabilità di Arpa Giuseppe, Candita Saverio e Leo Gallone Marika in ordine al contestato delitto di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
La censura contenuta nel terzo motivo è formulata in termini non consentiti, non avendo formato oggetto di devoluzione in grado di appello: è stato affermato ancora di recente il principio a mente del quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 237 cod. proc. pen
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod.
art. 110 cod. pen
3), del contributo - rilevante in termini di consapevole partecipazione all'altrui condotta delittuosa ex art. 110 cod. pen.
art. 616 c.p
217266 - O - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANDITA SAVERIO nato il 10/12/1987 LEO GALLONE MARIKA nato il 13/07/1992 avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; Udito l'Avv. Michele Fino, nell'interesse di Saverio Candita, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; Udito l'Avv. Luigi Montagnaro, in sostituzione dell'Avv. Fernando Palermo nell'interesse di Marika Leo Gallone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce confermava l'affermazione di responsabilità di Arpa Giuseppe, Candita Saverio e Leo Gallone Marika in ordine al contestato delitto di cui all'art. 642 cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 19 gennaio 2017.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato Candita Saverio deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., poiché alla data della pronuncia della Corte territoriale, pur computando i periodi di sospensione del corso della prescrizione, il reato contestato era estinto perché scaduto il termine massimo di prescrizione da individuarsi nel 7 settembre 2020. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 124, 642 cod. pen., 531 cod. proc. pen., poiché la Corte aveva errato nel non rilevare l'improcedibilità dell'azione in ragione della tardiva proposizione della querela essendo spirato il relativo termine il 5 maggio 2013, avendo avuto la Compagnia assicuratrice contezza del reato il 5 febbraio precedente. 2.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191, 192, 513 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, poiché l'affermazione di responsabilità era stata fondata su dichiarazioni rese dalla coimputata Serafino nel corso dell'attività amministrativa di investigazione sul sinistro denunciato, dichiarazioni che non potevano esser utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal dichiarante.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata Leo Gallone Marika deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità, e vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale preso in esame il motivo di appello con cui si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dai soggetti indagati da parte degli investigatori della compagnia di assicurazione; nella specie, infatti, le dichiarazioni erano state rese da altri soggetti indagati, mentre l'imputata non aveva reso alcuna dichiarazione sicché nei suoi confronti non potevano esser utilizzate dichiarazioni assunte in assenza del contraddittorio. 3.1.

Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata a fronte di elementi (l'assenza di incarichi rilasciati dall'imputata ad alcun difensore per formulare richieste di risarcimento; assenza di richieste stragiudiziali di risarcimento a nome dell'imputata; mancata compilazione di formulari relativi al sinistro e denunce da parte dell'imputata) che imponevano l'assoluzione della ricorrente. 3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale non aveva apprezzato l'esistenza dei presupposti (marginalità della condotta; assenza di precedenti penali; assenza di elementi fraudolenti, di richieste risarcitorie e di confessioni stragiudiziali da parte dell'imputata) che avrebbero consentito di riconoscere d'ufficio l'esistenza della causa di non punibilità in favore della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti sono entrambi inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Candita è manifestamente infondato. La prospettazione del ricorrente nel calcolo del termine massimo di prescrizione omette del tutto di considerare che, oltre le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado dal 20 ottobre 2015 al 21 gennaio 2016 (per impedimento dell'imputato che sarebbe cessato dopo tre giorni, cui dovevano aggiungersi i 60 giorni non superabili ex art. 159, n. 3, cod. pen.) e dall' 8 novembre 2016 al 22 dicembre 2016 (ancora per impedimento dell'imputato), pari a complessivi 108 giorni (che fisserebbero, peraltro, alla data del 24 settembre 2020 il maturare del termine massimo di prescrizione), il corso della prescrizione ha subito un'ulteriore sospensione nel corso del giudizio di appello poiché l'udienza fissata per il 29 aprile 2020 è stata differita, ai sensi dell'art. 83, comma 1, dl. 18/2020 (con la conseguenziale sospensione del corso della prescrizione sino all' 11 maggio 2020) al 23 settembre 2020; sicché alla data della pronuncia in grado di appello il termine massimo di prescrizione non era maturato e il reato non era estinto. 2.1.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura sollevata dal ricorrente (peraltro solo dinanzi alla Corte di legittimità, così da richiedere accertamenti in fatto che non sono consentiti in questa sede - Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - O - per individuare il momento in cui la persona offesa ebbe compiuta conoscenza del reato commesso a suo danno, "sulla base di elementi seri e concreti" - Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01 - ) non tiene conto della puntuale motivazione della Corte territoriale che ha chiarito - 3 e 4 foglio - come la specifica conoscenza del fatto di reato fu raggiunta dagli organi della società solo quando fu ricevuta la relazione dell'agenzia investigativa sul sinistro denunciato. 2.2.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ed è «utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., mentre le affermazioni contra alios che vi sono eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corroborare con ulteriori riscontri» (Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019, Cannizzo, Rv. 276322 - 01).

Le dichiarazioni della coimputata Serafino erano state considerate dal Tribunale unitamente agli altri dati probatori raccolti, che riscontravano la falsità della denuncia sia quanto ai soggetti coinvolti sia con riguardo alle modalità dell'episodio (pag. 4 della sentenza del Tribunale), sicché la censura di inutilizzabilità del dato probatorio è evidentemente priva di fondamento.

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputata Leo Gallone è manifestamente infondato, per le ragioni già illustrate nell'esame del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato Candita, ricordando che con specifico riguardo all'imputazione di frode in assicurazione, ex art. 642 cod. pen., è stato affermato che «le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo» (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674 - 01). 3.1.

Il secondo motivo di ricorso è reiterativo, generico oltre che manifestamente infondato. La difesa dell'imputata insiste nel metter in risalto la mancanza di iniziative dirette della Leo Gallone nel formulare richieste risarcitorie alla compagnia assicuratrice e nell'incaricare alcun legale a tal fine; ma finisce per dimenticare la rilevanza, apprezzata e individuata già con la sentenza di primo grado (pag. 3), del contributo - rilevante in termini di consapevole partecipazione all'altrui condotta delittuosa ex art. 110 cod. pen. - messo in atto dall'imputata che si fece predisporre una certificazione medica riguardante presunti danni conseguenti al sinistro (certificazione che però recava una data anteriore a quella dell'incidente) e si attivò nel consegnare alla coimputata Serafino, prima dell'esame da parte degli investigatori assicurativi, un biglietto ove erano annotate le risposte da dare alle domane che le sarebbero state rivolte. 3.2.

La censura contenuta nel terzo motivo è formulata in termini non consentiti, non avendo formato oggetto di devoluzione in grado di appello: è stato affermato ancora di recente il principio a mente del quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ove la norma fosse già applicabile alla data della deliberazione della sentenza impugnata, «né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01;

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 0; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 0; v. anche Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 0); in ogni caso, poi, l'inammissibilità del ricorso (attesa la manifesta infondatezza dei motivi su esaminati) non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Sez. 6, n. 9666 del 17/02/2022, Bonavita, Rv. 282998 - 01).

2. All' inammissibilità dei ricorsi - che impedisce di rilevare l'eventuale sopravvenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata: Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - O - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorren