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Sentenza — n. 40020/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and insufficient motivation in seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's seizure order lacked legal basis or motivation. The appellant argued the order failed to identify the seized items and lacked sufficient reasoning regarding the probatory purpose and the existence of the crime. The court ruled that the lower court correctly referenced police reports and that the seizure was justified by the irregularity of the trademarks, thus satisfying legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 364, Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; A cassation appeal against seizure orders is admissible only for legal violations, excluding manifest illogic which requires a separate appeal under Art. 606, and motivation by reference is valid if the underlying act is known and coherent.

Parole chiave

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sequestro probatorio violazione di legge motivazione apparente fumus delicti ordinanza di convalida referendum motivazionale spese processuali bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 474 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi
Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini
Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassano Giovanni, nato a Martina Franca il 16/09/1957 rappresentato ed assistito dall'avv. Enrico Pellegrini, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1/2022 in data 25/01/2022 del Tribunale di Udine, quale giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Ferdinando Lignola, che riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Giuseppe Campanelli, comparso in sostituzione dell'avv. Enrico Pellegrini, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25/01/2022, il Tribunale di Udine rigettava il ricorso per riesame, proposto nell'interesse di Giovanni Cassano, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso della Procura della Repubblica di Udine in data 10/12/2021.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Giovanni Cassano, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge con riferimento alla motivazione meramente apparente, non avendo il provvedimento impugnato individuato l'oggetto del sequestro e per carenza, nel decreto di convalida confermato, di idonea motivazione in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita attraverso l'esplicitazione delle ragioni per le quali l'acquisizione interinale del corpo del reato risultasse necessaria per l'accertamento dei fatti. Inoltre, ci si duole dell'assoluta carenza di motivazione in ordine al fumus delicti commissi e all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va evidenziato in premessa come, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge, l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).

Ulteriore doverosa premessa attiene alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).

3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il ricorso in oggetto, pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati alla mancanza di motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr. Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 dei 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, finisca per criticare l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame, proposta contro il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, deducendo carenza di motivazione quanto all'oggetto del sequestro ed al fumus commissi delicti, in relazione all'art. 474 cod. pen.: così facendo, il ricorrente non fa altro che censurare la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati le condotte dei delitti contestati.

4. Invero, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato risulti adeguatamente motivato avendo compiutamente esaminato la legittimità del provvedimento di convalida del sequestro che risultava contenere la corretta enunciazione della fattispecie di reato contestata e la ricorrenza del fumus delicti commissi in relazione alla congruità degli elementi rappresentati con riferimento alla loro idoneità a fondare la notitia criminis e a rendere assolutamente utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione dei beni all'indagato, indicando le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

In particolare, con riferimento alla "sufficienza" dei contenuti motivazionali dell'ordinanza impugnata, rileva il Collegio come lo stesso abbia correttamente richiamato i contenuti dei verbali di polizia giudiziaria richiamati in sede di convalida. In tal senso, va ricordato che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale (ivi compreso quello sulla cautela reale) è da considerare legittima allorquando, come nella fattispecie, faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca, inoltre, la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento dì riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; e l'atto dì riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (v., tra le tante, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).

Ciò considerato, in relazione al primo profilo dedotto, è stato chiarito dal provvedimento impugnato come il sequestro abbia avuto ad oggetto una quarantina di giocattoli (con marchio Vespa-Piaggio, Matte! o Cars Disney, che non riportavano il logo e il marchio depositato, né alcuna etichetta, cartellino e/o sigillo attestante la provenienza, il produttore e/o l'importatore, né l'ologramma o altro dispositivo ottico utilizzato come sistema di antifalsificazione: elementi, di contro, presenti sui capi originali), per giunta risultanti dai due verbali allegati al decreto, che costituiscono parte integrale del provvedimento del pubblico ministero, per cui la doglianza appare manifestamente infondata.

Infine, in relazione al secondo profilo, che contesta la ricorrenza del fumus boni iuris, l'ordinanza impugnata chiarisce come la misura appaia sorretta da finalità non esplorative, in presenza di una ben circostanziata notizia di reato sebbene ancora da valutare in relazione agli aspetti della relativa sussistenza e consistenza (v., tra le tante, Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni, Rv. 268774): i riferiti elementi contenuti nella comunicazione di notizia di reato in ordine alla irregolarità dei marchi apposti sulla merce in sequestro, seppur meramente indiziari, integrano il predetto presupposto in una situazione che giustifica le verifiche tecniche ipotizzate.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della