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Ordinanza — n. 40019/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and lack of specific motivation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40019/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant waived all appeal grounds by not raising them before the second instance. The defendant argued the trial was illegal due to lack of notice regarding the defense attorney's withdrawal, but the court held that prior notification to the attorney sufficed for knowledge of the proceedings. Furthermore, the court found no need to address the lack of motivation on acquittal causes because the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise specific grounds before the second instance, and the second instance court is not required to analyze acquittal causes or absolute nullity when the appellant has waived appeal reasons.

Parole chiave

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inadmissibility appeal waiver of grounds second instance waiver acquittal causes procedural nullity commisurazione della pena per rapina reato flagrante ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
283019 - 01.); (b) che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022
Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018
Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018; Bresciani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRANXBURGAJ ALBERT nato il 17/11/1989 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, accoglieva la proposta di concordato sulla pena delle parti e condannava l'imputato a quattro anni di reclusione ed euro 1400 di multa per mi reato di rapina aggravata 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'imputato non avrebbe avuto conoscenza del decreto di giudizio immediato ed il processo si sarebbe illegittimamente svolto in assenza,: Si allegava che il decreto di giudizio immediato in data 29 ottobre 2018 era stato notificato presso il difensore di fiducia, presso il quale il ricorrente aveva eletto il domicilio, ma il successivo 2 novembre 2018 tale difensore rinunciava al mandato; la rinuncia al mandato non risultava essere stata comunicata al ricorrente ed il processo si sarebbe svolto illegittimamente in assenza dello stesso nel corso del primo grado di giudizio. 2.2.

Vizio di motivazione: mancherebbe l'analisi delle prove raccolte poste alla base della conferma della responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.Con il primo motivo il ricorrente allega la nullità assoluta del procedimento in appello, che si sarebbe svolto illegittimamente in sua assenza a causa della mancata comunicazione della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Il collegio rileva che: (a) Nel caso in esame la conoscenza del processo risulta assicurata dalla notifica del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia, nulla rileando l'allegato difetto di comunicazione della rinuncia al ricorrente. Sul tema è stato affermato, con giurisprudenza che sì condivide /che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, dì circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01.); (b) che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 -, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018 Bouchra, Rv. 274522 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018; Bresciani, Rv. 272853) 1.2. La giurisprudenza da ultimo richiamata impone la dichiarazione di inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso con il quale si allega, invero genericamente, il difetto di motivazione sulla sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 sett