Cassation appeal against Art. 599-bis sentence dismissed for inadmissibility due to lack of illegality grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure without alleging illegality. The appellant argued the lower court failed to analyze evidence, but the court held such complaints regarding penalty determination are only admissible if they prove the sanction is illegal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it merely contests the treatment of the sanction without alleging its illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFUMI ORAZIO nato a CATANIA il 19/08/1975 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Roma in applicazione dell'articolo 599 bis cod. proc. pen. confermava la condanna del ricorrente per i reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni due mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro mille di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione allegando che la Corte d'appello non avrebbe compiuto una esaustiva e convincente analisi delle prove Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2022 L'esten