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Sentenza — n. 40010/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, giacché proposto da soggetto privo di legittimazione.1.1. Deve, in via preliminare, rilevarsi che il ricorso è stato proposto dal difensore nominato (il 3 aprile 2022) dalla legale rappresentante della ADRIA IMMOBILI s.r.I., che non è parte -né formale, né sostanziale- nel processo nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Dalla lettura degli atti, accessibili in ragione del dovuto preliminare controllo sulla legittimazione alla impugnazione, emerge che il mandato difensivo rilasciato dalla società istante all'avv.

Regesto Legislator

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art. 322 bis cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 3 bis cod. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 83 cod. proc. civ; Sentenza — n. 40010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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restituzione di fondo revoca del trasferimento patrimoniale confisca di valori patrimoniali ricettazione distrazione di valori patrimoniali impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 322 bis cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
ex art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod.
art. 3 bis cod. pen
356/92 in virtù del principio di riserva di codice enunciato all'art. 3 bis cod. pen.) attingeva, tra gli altri, il detto immobile, quale parte del ramo d'azienda "Night club la Perla", oggetto (in ipotesi d'accusa) di fittizia cessione.
art. 100 cod. proc. pen
Cataliotti (firmatario unico del ricorso) non contiene alcuna procura speciale, così come invece imposto a pena di inammissibilità dall'art. 100 cod.
art. 83 cod. proc. civ
100 del codice di rito, "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ADRIA IMMOBILI s.r.I., terza interessata nel procedimento pendente nei confronti di D'Agostino Francesco, avverso la ordinanza del 18/2/2022 del Tribunale di Rimini, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv.

Gíanluca Luogo, in sostituzione dell'avv. Liborio Cataliotti, che ha insistito per l'annullamento della impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Rimini rigettava l'appello proposto dalla ADRIA IMMOBILIARE s.r.l. ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento del tribunale procedente nel merito, che, in data 22 gennaio 2022, rigettava la richiesta di restituzione dell'immobile sito in Riccione, alla via Manfroni s.n.c., in catasto alla cat.

D3, p.11a 1151 del fol. mappale comunale n.1, oggetto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del tribunale di Rimini del 19 aprile 2013 e confiscato dal medesimo tribunale con sentenza (non irrevocabile) del 20/2/2021, quale corpo del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato a Francesco D'Agostino e ad altri soggetti, che hanno già definito la propria posizione processuale con rito alternativo. 1.1. Il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ex art. 321 cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. (che ha inserito nella sistematica codicìstica il disposto dell'art. 12 sexies I. 356/92 in virtù del principio di riserva di codice enunciato all'art. 3 bis cod. pen.) attingeva, tra gli altri, il detto immobile, quale parte del ramo d'azienda "Night club la Perla", oggetto (in ipotesi d'accusa) di fittizia cessione. 1.2.

Il tribunale del controllo cautelare reale, adito con l'appello, motivava il provvedimento di rigetto valorizzando il difetto della qualità di terzo -rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori- della società istante, essendo viceversa la detta società direttamente coinvolta nell'illecito commesso, in concorso, dal legale suo rapp.te dell'epoca (Valenti Pino) che aveva preso parte all'operazione di fraudolento trasferimento dell'immobile.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la società in epigrafe indicata, a ministero del difensore di fiducia, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, il motivo unico in appresso sintetizzato, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, dísp. att., cod. proc. pen.: 2.1. violazione della legge penale ed inosservanza della norma processuale stabilità a pena di nullità, avendo il tribunale per il riesame rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta restituzione immobiliare sulla base dell'erroneo presupposto che la società appellante non fosse affatto terza rispetto all'illecito, ma anzi diretta parte attiva della fattispecie, essendo essa società titolare del bene trasferito in forma fraudolenta dal suo legale rappresentante e dunque parte del disegno criminoso posto in essere dal suo amministratore e titolare dell'epoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto da soggetto privo di legittimazione.1.1. Deve, in via preliminare, rilevarsi che il ricorso è stato proposto dal difensore nominato (il 3 aprile 2022) dalla legale rappresentante della ADRIA IMMOBILI s.r.I., che non è parte -né formale, né sostanziale- nel processo nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Dalla lettura degli atti, accessibili in ragione del dovuto preliminare controllo sulla legittimazione alla impugnazione, emerge che il mandato difensivo rilasciato dalla società istante all'avv.

Cataliotti (firmatario unico del ricorso) non contiene alcuna procura speciale, così come invece imposto a pena di inammissibilità dall'art. 100 cod. proc. pen.; né detta nomina si caratterizza per la specificità del mandato a ricorrere (non è infatti indicato nell'atto il conferimento della facoltà di proporre impugnazione di merito o di legittimità). I soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, a mente dell'art. 100 del codice di rito, "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925;

Sez. 2, n. 15097 del 19/3/2014). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo questi solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e, in forza di tale rappresentanza, è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del