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Sentenza — n. 40003/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal court decision denying mitigation for damages paid by mother, citing knowledge and intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's decision regarding the mitigation circumstance for damages paid by the victim's mother. The defense argued that the lower court erred by refusing to recognize the mitigation because the payment was made by a third party rather than the defendant personally. The court ruled that the defendant's knowledge of the payment and his will to have it done personally satisfy the legal requirements for mitigation, despite the third-party execution.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; The mitigation circumstance for damages paid by a third party applies when the accused knows of the payment and demonstrates the will to have it done personally.

Parole chiave

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Italian Criminal Code Mitigation Circumstance Third Party Payment Resipiscence Requirement Cassation Appeal Damages Compensation Defendant Intent risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo.
art. 628 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di BARI in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIUNALE di BARI il 22/4/2021 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di CUSTODE FOCARAZZO in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia
risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio" (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia, Rv.
Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto
249937 -01; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv.
Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini
256194 -01; Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOCARAZZO CUSTODE nato a GRUMO APPULA il 10/07/1981 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di BARI in data 11/11/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIUNALE di BARI il 22/4/2021 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di CUSTODE FOCARAZZO in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo.

2. In data 4 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa Mariaemanuela Guerra, chiede che il provvedimento impugnato sia annullato.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione della Corte territoriale quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. -il cui diniego è fondato sulla considerazione che il risarcimento del danno sarebbe stato effettuato da un terzo, verosimilmente la madre, e che ciò non dimostrerebbe la resipiscenza dell'imputato- sarebbe errata. LA doglianza è fondata. La decisione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha omesso di considerare che il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e di valorizzare adeguatamente che il risarcimento non è stato effettuato da un terzo qualsiasi ma dalla madre, non si è conformata al principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la riparazione ad opera del terzo non esclude di per sé l'applicabilità della circostanza attenuante quando l'imputato abbia manifestato di esserne a conoscenza e volere farlo proprio.

Come anche evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, questa Corte in diverse occasioni ha affermato che "ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio" (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, Di Gioia, Rv. 249937 -01; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194 -01; Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587 -01).

Ragioni queste per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto anche conto delle modalità con le quali è avvenuto il risarcimento, si pronunci in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante invocata.

2. La mancata impugnazione quanto alla dichiarazione di responsabilità determina l'irrevocabilità della statuizione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dela corte d'Appello di Bari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 20/9/2022 Il Consigl stensore Il Presidente Marco onaco Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN