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Sentenza — n. 39997/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39997/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata dal solo imputato, senza incidere sulla sanzione inflitta, riconosceva al fatto la qualificazione giuridica di rapina impropria consumata (come da contestazione originaria) in luogo del furto aggravato ritenuto dal primo giudice. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il motivo unico in appresso sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione, anche per l'utilizzazione ai fini del decidere di elementi estranei al dibattimento (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per aver la Corte, ribaltando il giudizio di primo grado, riconosciuto (nella ontologia del fatto consumato) la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante la prova dichiarativa assunta nel contraddittorio (dichiarazioni della persona offesa) non facesse alcun riferimento alla violenza usata alla persona, diversamente dal verbale di denunzia querela probatoriamente non utilizzabile. 1.2. inosservanza della legge processuale e vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte proceduto alla diversa e più grave qualificazione del fatto ritenuto in primo grado senza alcuna motivazione rafforzata posta a sostegno della decisione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale aggravamento della pena motivi di cassazione infrazione privilegiata recidiva nell'infrazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: REFAS Oussama, n. in Algeria il 1/10/1994, avverso la sentenza del 16/4/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, dott. Maria Emanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata dal solo imputato, senza incidere sulla sanzione inflitta, riconosceva al fatto la qualificazione giuridica di rapina impropria consumata (come da contestazione originaria) in luogo del furto aggravato ritenuto dal primo giudice. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il motivo unico in appresso sintetizzato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione, anche per l'utilizzazione ai fini del decidere di elementi estranei al dibattimento (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per aver la Corte, ribaltando il giudizio di primo grado, riconosciuto (nella ontologia del fatto consumato) la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante la prova dichiarativa assunta nel contraddittorio (dichiarazioni della persona offesa) non facesse alcun riferimento alla violenza usata alla persona, diversamente dal verbale di denunzia querela probatoriamente non utilizzabile. 1.2. inosservanza della legge processuale e vizio esiziale di motivazione, per avere la Corte proceduto alla diversa e più grave qualificazione del fatto ritenuto in primo grado senza alcuna motivazione rafforzata posta a sostegno della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale dalla più grave qualificazione del fatto operata nel giudizio di appello non è derivato alcun concreto aggravio della sanzione, né la differente e più grave qualificazione del fatto determina effetti pregiudizievoli in tema di prescrizione, trattandosi di fatti commessi nel 2020; sicché dall'eventuale accoglimento del motivo di ricorso non potrebbe comunque sortire un concreto vantaggio (neppure penitenziario) per il ricorrente (per l'esclusione del divieto di reformatio in peius perfino nel caso in cui dalla diversa qualificazione derivi l'applicazione di un più lungo termine di prescrizione si veda Sez. 2, n. 23410 del 1/7/2020, Rv. 279772 - 01).2.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2022.