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Sentenza — n. 39995/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina confermava la condanna del piccolo per il reato dì truffa consumato attraverso la messa in vendita di un telefono sulla piattaforma E-bay la ricezione del corrispettivo e la mancata consegna del bene compravenduto 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità: la querela sarebbe stata proposta dal titolare del conto corrente dal quale avveniva il pagamento (Fabris Valenti Stefano), nonostante il telefono fosse stato acquistato nell'interesse del figlio del querelante (Fabris Valenti Valentino), che aveva rimborsato il padre; si deduceva altresì che non sarebbe emerso che il rimborso fosse successivo rispetto all'acquisto, dunque il querelante sarebbe un mero mediatore mentre invece la persona offesa sarebbe il di lui figlio che aveva condotto le trattative per la compravendita. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione hai mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n.

Parole chiave

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commercio elettronico perseguimento penale per truffa danno patrimoniale procurato con astuzia difesa contro le pratiche commerciali illecite scambio di atti giuridici per via elettronica aste elettroniche

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCOLO FRANCESCO nato a MESSINA il 01/11/1979 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariaemanuela GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna del piccolo per il reato dì truffa consumato attraverso la messa in vendita di un telefono sulla piattaforma E-bay la ricezione del corrispettivo e la mancata consegna del bene compravenduto 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità: la querela sarebbe stata proposta dal titolare del conto corrente dal quale avveniva il pagamento (Fabris Valenti Stefano), nonostante il telefono fosse stato acquistato nell'interesse del figlio del querelante (Fabris Valenti Valentino), che aveva rimborsato il padre; si deduceva altresì che non sarebbe emerso che il rimborso fosse successivo rispetto all'acquisto, dunque il querelante sarebbe un mero mediatore mentre invece la persona offesa sarebbe il di lui figlio che aveva condotto le trattative per la compravendita. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione hai mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n.

4) cod. pen. che avrebbe dovuto essere concessa tenuto conto della lieve entità del danno prodotto; si deduceva inoltre che non avrebbero dovuto essere valorizzati i precedenti penali del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la questione della successione termgrale tra trattative e rimborso del prezzo del telefono sul conto del querelante è stata proposta solo con il ricorso per cassazione: pertanto è inammissibile. Sul punto il collegio riafferma che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona, che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussiste un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Della Monica Rv. 265773 - 01).Essendo pacifico che il titolare del conto corrente è la persona che ha patito il danno, e che il danneggiato è titolare del diritto di querela (ex multis:

Sez. 2 - , Sentenza n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712), deve ritenersi sussistente la condizione di procedibilità, essendo legittima la querela dallo stesso sporta. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 8530 del 13/02/2015 Chiefari, Rv. 262450). Nel caso in esame, con valutazione di merito coerente con tali indicazioni ermeneutiche e con le emergenze processuali, la Corte di appello riteneva che il danno cagionato (euro duecentocinquanta) non fosse affatto modesto. La motivazione non si presta dunque ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno