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Sentenza — n. 39791/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39791/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza emessa il 30/12/2021 il Tribunale della libertà di Catania confermava l'ordinanza applicativa della custodia in carcere pronunciata dal G.i.p. di Catania in data 05/12/2021 nei confronti di Romeo Matteo perché gravemente indiziato del reato di cui agli art. 61 n. 5, 99, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39791/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, l'art. 127, comma 7, avverte che l'ordinanza deve essere notificata o comunicata senza ritardo ai soggetti (indicati nel comma 1) destinatari dell'avviso dell'udienza, cioè alle parti e a coloro che rivestivano la qualità di difensore in quella sede. Inoltre, secondo una giurisprudenza risalente, per il combinato disposto del comma 7 dell'art. 127 e del secondo periodo dell'art. 128, il cancelliere dovrebbe notificare e comunicare ai rispettivi destinatari, cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione, soltanto "l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo" (Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01).

Parole chiave

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rapina qualificata tentata rapina braccialetto elettronico deposizione inattendibile testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275 cod.
art. 127 cod. proc. pen
alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ROMEO MATTEO, nato a CATANIA il 09/09/1986 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. Vincenzo MERLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/12/2021 il Tribunale della libertà di Catania confermava l'ordinanza applicativa della custodia in carcere pronunciata dal G.i.p. di Catania in data 05/12/2021 nei confronti di Romeo Matteo perché gravemente indiziato del reato di cui agli art. 61 n. 5, 99, 110, 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Romeo, a mezzo del proprio difensore con tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché assente; ricorre una motivazione del tutto apparente in ordine all'impossibilità di applicare l'alternativa misura degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; non ricorre né gravità, né precisione, né concordanza per come richiesto dalla norma di riferimento; in tal senso sono indicative le discrasie tra le dichiarazioni rese nel tempo dalla persona offesa, anche in sede di denuncia; tali elementi pur considerati dal Tribunale del riesame sono in diretto contrasto con le dichiarazioni del terzo estraneo Maranzano. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penale in ordine "alla qualificazione giuridica del reato 629 c.p. e 393 c.p."; il Romeo era animato esclusivamente dalla volontà di esercitare un proprio diritto e si era determinato all'azione violenta solo dopo avere richiesto l'adempimento, con conseguente assenza dell'elemento soggettivo.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è stato proposto oltre i termini previsti per legge ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. e deve, conseguentemente essere dichiarato inammissibile. 1.1. La consultazione degli atti presenti al fascicolo ha evidenziato che l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, depositata in data 07/02/2002, è stata notificata a mani del Romeo, detenuto presso la Casa circondariale, in data 09/02/2022 ed al difensore destinatario dell'avviso di udienza e presente alla stessa in data 07/02/2022. L'attuale difensore, la cui nomina è stata formalizzata da parte del Romeo in epoca successiva all'udienza dinnanzi al Tribunale del riesame, non aveva dunque diritto alla notifica del provvedimento in questione, tenuto conto del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore (Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274-01).

Il nuovo difensore nominato richiama nell'epigrafe del proprio ricorso la ricezione e notifica in data 01/03/2022 dell'ordinanza del Tribunale di Catania depositata in data 07/02/2022. Tale circostanza, affermata e non riscontrata da produzione documentale, si appalesa irrilevante considerata la disciplina sopra richiamata e, dunque, la chiara identificazione del termine entro il quale proporre ricorso a decorrere dall'avviso di deposito del provvedimento decisorio, correttamente notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza. La giurisprudenza di legittimità ha in tal senso chiarito che "le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786-01) hanno da tempo spiegato il significato di tale formula, precisando che il rinvio all'art. 127 con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale. Si applicano, in altre parole, tutte le regole dello svolgimento dell'udienza camerale previste dall'art. 127. E tra queste regole c'è anche quella della prima parte del comma 7 che prevede che l'avviso di deposito debba essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza, non ad altri difensori successivamente nominati, in particolare, come nel caso in esame, dopo la decisione e prima del deposito della motivazione.

In particolare, l'art. 127, comma 7, avverte che l'ordinanza deve essere notificata o comunicata senza ritardo ai soggetti (indicati nel comma 1) destinatari dell'avviso dell'udienza, cioè alle parti e a coloro che rivestivano la qualità di difensore in quella sede. Inoltre, secondo una giurisprudenza risalente, per il combinato disposto del comma 7 dell'art. 127 e del secondo periodo dell'art. 128, il cancelliere dovrebbe notificare e comunicare ai rispettivi destinatari, cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione, soltanto "l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo" (Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, Grimaldi, Rv. 214043-01).

Con l'emissione dell'avviso di udienza si cristallizza, dunque, la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, al fine di non offrire alla parte la possibilità di ritardare il decorso del termine di impugnazione mediante progressive nomine di difensori, in una procedura che è caratterizzata, viceversa, da cadenze celeri per il rilievo primario degli interessi coinvolti.". L'avviso di deposito dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, dunque, non doveva essere notificato all'avv. Merlino, perché questi non era stato destinatario dell'avviso per la relativa udienza, né vi aveva partecipato.

Egli, essendo stato nominato quale nuovo difensore di fiducia e avendo perciò rivestito tale qualità solo successivamente, aveva l'onere, se intendeva intervenire nella fase impugnatoria, di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dal suo assistito o dal primo difensore (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600-01; Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289-01; Sez. 4, n. 2761 del 05/05/2000, Ferri Vici, Rv. 217377-01; Sez. 1, n. 3955 del 30/06/1995, Restelli, Rv. 202200-01) al fine di tempestivamente impugnare il provvedimento oggetto dell'odierno procedimento.

Il ricorso si presenta, dunque, oggettivamente tardivo, in considerazione della data di deposito e dell'avviso di deposito per come emergente dagli atti.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.