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Sentenza — n. 39787/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39787/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 03/01/2022 il Tribunale di Salerno in accoglimento della richiesta di riesame annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 09/12/2021 e disponeva la restituzione dell'autovettura Jeep Renegade tg FV952VZ ad Olivieri Margherita Eleonora.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 335 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione. Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950-01). Il mezzo d'impugnazione proposto deve manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez.

Parole chiave

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sequestro del veicolo stato difettoso del veicolo detentore di veicolo azione mobiliare tipo di veicolo pegno mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
art. 335 cod. proc. pen
pen., né iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., trattandosi di terza acquirente di buona fede; per questo motivo pur essendo stata comunicata la convalida del sequestro non era stato effettuato l'avviso di cui all'art.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di SALERNO, c/ OLIVIERI MARGHERITA ELEONORA, nata ad Agropoli il 25/02/1992; avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, sezione riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 03/01/2022 il Tribunale di Salerno in accoglimento della richiesta di riesame annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 09/12/2021 e disponeva la restituzione dell'autovettura Jeep Renegade tg FV952VZ ad Olivieri Margherita Eleonora.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.; il sequestro probatorio disposto traeva origine da attività svolta dal distaccamento di polizia stradale di Noia sul veicolo in oggetto, trattandosi di clone di identica vettura immatricolata in Spagna; proprio per effettuare ulteriori accertamenti veniva disposto il sequestro probatorio; in tale contesto la proprietaria non veniva deferita per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., né iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., trattandosi di terza acquirente di buona fede; per questo motivo pur essendo stata comunicata la convalida del sequestro non era stato effettuato l'avviso di cui all'art. 114 d.a. cod. proc. pen., che impone l'avviso esclusivamente per la persona sottoposta alle indagini.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato perché proposto con motivo articolato genericamente e non consentito in mancanza d'interesse concreto all'impugnazione. La considerazione del tema introdotto con il motivo di ricorso, ovvero l'erroneità del dissequestro in favore della Oliveri, attesa la finalità probatoria indicata e la posizione di terzo estraneo della stessa, alla quale non spettavano gli avvisi di cui all'art. 114 d.a. cod. proc. pen., contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, che erroneamente la ha considerata quale indagata, fa emergere il tema della corretta identificazione dell'interesse ad impugnare. Dall'ordinanza impugnata è, inoltre, emerso l'intervenuto espletamento degli accertamenti tecnici necessari sulla vettura oggetto di sequestro probatorio.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione. Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950-01). Il mezzo d'impugnazione proposto deve manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez.

U, n.29529 del 07/04/2016, De Marino, Rv. 244110-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). Conseguentemente si è evidenziato che è sempre necessario che sia dedotto un pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, n.35785 del 04705/2018, El Harchi, Rv. 273630-01). Inoltre si è chiarito come non sia possibile valorizzare, al fine di ritenere la sussistenza dell'interesse all'impugnazione la diversità di effetti tra il provvedimento impugnato e quello che avrebbe potuto essere adottato in ragione dell'accoglimento del ricorso, sulla base della possibile configurazione di mere ed eventuali situazioni future (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, Papa, Rv. 262080-01, in tema di sussistenza di circostanza aggravante speciale quanto alla durata massima dei termini di custodia cautelare).

3. Ciò posto, appare evidente come nel caso in esame non sia possibile individuare, attesa la genericità delle argomentazioni proposte dal ricorrente, l'effettiva presenza di un interesse ad impugnare. Difatti non è stato chiarito, né è stato allegato, quale sarebbe il risultato pregiudizievole che l'impugnazione andrebbe a rimuovere, con evidente genericità del motivo introdotto in questa sede, atteso il non contestato espletamento degli accertamenti tecnici necessari per le indagini in corso, proprio in relazione ai quali era stato disposto il sequestro.

L'argomentazione proposta, che ha un suo fondamento oggettivo, quanto alla posizione della Olivieri nell'ambito del procedimento, evidenzia come il ricorso sia stato proposto proprio al fine di ottenere una decisione sulla correttezza giuridica della decisione assunta e sull'astratta osservanza della legge. In altri termini, il ricorrente non ha allegato, né richiamato, la situazione più vantaggiosa che deriverebbe dall'eventuale accoglimento del ricorso, ma ha semplicemente prospettato una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale evidenziando l'erroneità del presupposto giuridico (ovvero la qualità d'indagata riferita alla Olivieri).

Manca dunque la possibilità di considerare attuale e concreto l'interesse all'impugnazione, che avrebbe dovuto essere precisato già in sede di appello. Deve in conclusione essere rilevato un difetto d'interesse in concreto, correlato alla presenza di un effettivo pregiudizio quale conseguenza della decisione giudiziale, secondo un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili, rappresentati dal provvedimento impugnato e dal provvedimento che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693-01).

P.Q.M.

dichiara inammi