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Sentenza — n. 39785/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against usury conviction for manifestly unfounded arguments and lack of admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Porcelli and Brandonisio inadmissible regarding a conviction for usury. The defense argued that blank checks lacked interest and that the indictment failed to reference them, while also claiming witness testimony was uncorroborated. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the indictment sufficiently covered the checks and that bank documents logically supported the civil parties' statements.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; Art. 644 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; appeals must be strictly limited to legal errors and manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
usury conviction blank checks manifestly unfounded limits of cassation witness credibility indictment consistency procedural inadmissibility usura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 521 c.p.p.
violazione di legge con riferimento all'art. 521 c.p.p. e 644 c.p.
Art. 644 c.p.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 616 c.p.p.
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
art. 521 c.p
violazione di legge con riferimento all'art. 521 c.p.p.
art. 195 c.p
(riferisce il ricorrente che "escusso ex art. 195 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PORCELLI FRANCESCO nato a MOLA DI BARI il 03/06/1975 BRANDONISIO MICHELE nato a ADELFIA il 03/07/1966 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 26 settembre 2019 dal Tribunale di Bari in relazione a fattispecie di usura.

2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati PORCELLI Francesco e BRANDONISIO Michele articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. violazione di legge con riferimento all'art. 521 c.p.p. e 644 c.p. ed il correlato vizio della motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Secondo la difesa, il fatto che gli assegni consegnati dalle persone offese fossero non compilati dimostrerebbe la mancanza di interessi usurari e comunque della prova di un accordo tra le parti.

Vi sarebbe inoltre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza mancando nel capo di imputazione sub a) alcun riferimento agli assegni in bianco. Ne conseguirebbe che il fatto per cui è intervenuta la condanna risulterebbe diverso rispetto a quello in imputazione perché presenterebbe connotati difformi da quelli descritti nella contestazione originaria in cui si contestava al PORCELLI di aver raggiunto un accordo usurario consacrato nella consegna di titoli di credito postdatati con l'indicazione di un tasso usurario nella misura del 10% mensile. 2.2.

Travisamento del fatto e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che la condanna è avvenuta sulla base di dichiarazioni della costituita parte civile prive di riscontro. Irrilevanti sarebbero sotto tale aspetto le dichiarazioni dei testi BRUNETTI Antonio, Delfina e Francesco e di DEMONTE Maria in quanto tutti costituiti parte civile. La Corte territoriale non avrebbe inoltre considerato che il teste BARBAN ENTE Ottavio avrebbe smentito le accuse rese dalle costituite parti civili. (riferisce il ricorrente che "escusso ex art. 195 c.p.p. all'udienza del 24 gennaio 2019 [vedasi verbale stenotipico dell'udienza allegato sub n. 411 il teste Barbanente Ottavio dichiarava invece una circostanza completamente diversa da quella riferita ovvero che nel 2009 quando si accordò con il Brunettí Vito per la vendita dell'uva non solo non era presente nessuno (neanche gli imputati), specificando altresì ulteriori circostanze particolarmente significative: di non conoscere l'imputato Brandonisio; di non aver mai appreso dal Brunetti delle sue difficoltà economiche; di non aver mai sotto fatturato l'acquisto e di aver proceduto ad una vendita assolutamente regolare, con relativa fattura che in effetti faceva pervenire in cancelleria come da accordi intercorsi con il Tribunale.") Nemmeno la documentazione bancaria, gli assegni e il decreto prefettizio in atti avrebbero alcuna valenza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Delia Cardia- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo ordine di motivi è manifestamente infondato posto che le specificazioni contenute nel capo di imputazione implicano un sostanziale riferimento al modo in cui gli assegni sono stati riempiti senza che vi sia contestazione specifica sul punto. Nemmeno appare possibile individuare alcuna discrepanza tra imputazione e condanna anche in conseguenza delle ulteriori specificazioni presenti nella imputazione in relazione alla natura e ai termini del patto usurario.

3. Il secondo ordine di motivi risulta essere manifestamente infondato. L'esistenza di documentazione bancaria e di assegni che confermano gli assunti delle parti civili risultano elementi che testimoniano una granitica coerenza estrinseca delle dichiarazioni stesse che legittimamente sono stato ritenute idonee a fondare la condanna. Tale coerenza sussiste anche ove si considerino la piena rispondenza delle dichiarazioni delle persone offese. Le dichiarazioni BARBANENTE sono state valutate in maniera logica in conseguenza della mancanza di alcun elemento nel contesto del fascicolo processuale che ne potesse riscontrare la credibilità . 3.1.

Deve quindi rilevarsi che il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Come visto, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare come detto esente da vizi perché fondato su dì una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend