Sentenza — n. 39781/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 18/02/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22/03/2019 nei confronti di Aloi Alberto, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto allo stesso ascritto (artt. 61, n. 7, 640 cod. pen. commesso in data 05/12/2013).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen; Sentenza — n. 39781/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 529, comma 2, cod. proc. pen. e art. 527, comma 3, cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.; al momento dell'apertura del dibattimento sussisteva la già conclusa riparazione del danno, e il giudice avrebbe dovuto prima di ogni accertamento, per ciò solo, dichiarare l'estinzione del reato, atteso che la norma in questione era in vigore all'epoca del processo, anche se non all'epoca dei fatti. 2.6.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ALOI ALBERTO, nato a Gallarate il 09/03/1984 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. Mauro Franco BONINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e annullamento dell'ordinanza endo-procedimentale del 23/01/2019, in subordine assoluzione dell'imputato sul capo, ovvero in ulteriore subordine annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 18/02/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22/03/2019 nei confronti di Aloi Alberto, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia ad esito di rito abbreviato per il delitto allo stesso ascritto (artt. 61, n. 7, 640 cod. pen. commesso in data 05/12/2013).
2. Ha proposto ricorso per cassazione Aloi Alberto, a mezzo del difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto ai motivi di impugnazione proposti essendosi la sentenza limitata a condividere la decisione del giudice di primo grado, di fatto omettendo qualsiasi considerazione critica e argomentata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per manifesta illogicità e travisamento, atteso che il Tribunale ha affermato che il Pubblico ministero aveva aderito alla richiesta difensiva, mentre in concreto e in limine litis era stato il proprio il Pubblico ministero a chiedere che venisse pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela; solo ad esito del rigetto il ricorrente si determinava a chiedere il rito abbreviato; la motivazione travisa i fatti avvenuti in giudizio. 2.3.
Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché ha eluso il motivo di impugnazione proposto con il quale si poneva in discussione se il potere del Pubblico ministero nel non ritenere contestata effettivamente la aggravante contestata, quale conseguenza della richiesta di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela, potesse essere limitato, atteso che la cessazione della procedibilità era stata invocata in fase predibattimentale; il Pubblico ministero aveva ritenuto in sostanza ed implicitamente la non ricorrenza dell'aggravante contestata così come desumibile dalla sua richiesta predibattimentale. 2.4.
Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 529, comma 2, cod. proc. pen. e art. 527, comma 3, cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen.; al momento dell'apertura del dibattimento sussisteva la già conclusa riparazione del danno, e il giudice avrebbe dovuto prima di ogni accertamento, per ciò solo, dichiarare l'estinzione del reato, atteso che la norma in questione era in vigore all'epoca del processo, anche se non all'epoca dei fatti. 2.6.
Con il sesto motivo è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 5 dicembre 2013 estinto per prescrizione in data 5 giugno 2021. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti la sussistenza dell'aggravante contestata, consentiti e connotati da specificità, proposti in sede di appello, e non affrontati dalla motivazione del giudice di appello, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze e dati processuali con particolare riferimento alle richieste predibattimentali del pubblico ministero procedente, che aveva formulato istanza affinché venisse pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela, per mettere in dubbio la contestata aggravante.
La sentenza impugnata, nonostante l'esplicita censura proposta dall'appellante sul punto, non ha svolto argomentazioni e non ha sviluppato una riflessione accurata ed approfondita quanto alla ricorrenza dell'aggravante contestata. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di ricorrenza della circostanza aggravante risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (così, di recente, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per