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Sentenza — n. 39779/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nei tre motivi di ricorso la difesa di Corrado De Luca deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento all'omessa comparazione delle dichiarazioni rese da Davide Diana e alla valutazione delle conversazioni intercettate e quanto alla mancanza di prova della materiale disponibilità delle armi, e circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 39779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione, infine, con lo specifico riferimento à'g al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del clan dei Casalesi (così come emerso dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori) e alla circostanza che lo stesso, anche e proprio in virtù di tale posizione, deteneva le armi nell'interesse del sodalizio (che peraltro aveva un particolare interesse nel traffico delle armi) risulta adeguata e coerente anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. tanto che le censure sul punto sono manifestamente infondate.2.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra prove acquisite illegalmente traffico aggravato di stupefacenti prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare quanto alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
La rinuncia sopravvenuta, infatti, determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., impone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art.599 comma 4 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA CORRADO nato a SORRENTO il 07/05/1967 PAGANO MARIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/04/1946 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; uditole conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa MARIAEMANUELA GUERRA per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l'avv. RAFFAELE MASCIA che, in difesa di CORRADO DE LUCA, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 14/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD in data 4/6/2020 ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di DE LUCA CORRADO e PAGANO MARIO in relazione ai reati di detenzione aggravata di armi di cui agli artt. 23, commi 1, 2, 3 e 4 L. 110/75, art. 9, 10 e 14 L. 497/74, 61 n. 6 e 416 bis.1 cod. pen., ricettazione aggravata di cui agli artt. 648, 61 n. 6 e 416 bis.1 cod. pen. e, il solo Pagano, favoreggiamento personale aggravato di cui agli artt. 368, commi primo e secondo e 416 bis.1 cod. pen.1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Mascia per Corrado De Luca. 1.1.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa comparazione tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero il 22/11/2018 e in dibattimento in data 5/12/2019 da Davide Diana e circa l'omessa valutazione della natura non spontanea di quanto emerso dalle intercettazioni ambientali effettuate in carcere tra lo stesso Diana e il padre. 1.1.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione circa la mancanza di prova della materiale disponibilità delle armi da parte del De Luca.

Nel secondo motivo la difesa rileva che anche dalle conversazioni intercettate nulla sarebbe in concreto emerso quanto alla materiale disponibilità delle armi da parte del De Luca che, al più, avrebbe palesato esclusivamente un mero interessamento che non avrebbe alcuna valenza probatoria. 1.1.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.2. Avv. Caterino per Mario Pagano. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 192 e 599 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Nei tre motivi di ricorso la difesa di Corrado De Luca deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento all'omessa comparazione delle dichiarazioni rese da Davide Diana e alla valutazione delle conversazioni intercettate e quanto alla mancanza di prova della materiale disponibilità delle armi, e circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza della prova della detenzione delle armi, fondata su di una motivazione articolate nella quale sono indicati gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, già peraltro compiutamente indicati a pagina 11 e seguenti della sentenza di primo grado, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso, infatti, il giudice di appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese da Davide Diana in data 20 ottobre 2018 piuttosto che quelle successive e ciò facendo anche riferimento alle conversazioni intercettate in carcere che i due giudici di merito hanno valutato in senso conforme (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata e anche pagine 17, 19 e 20 della sentenza di primo grado) senza che la conclusione cui sono pervenuti risulti affetta da palesi vizi logici o sia il frutto di travisamenti, che la difesa, al di là di una pretesa mancanza di genuinità in quanto il Diana avrebbe sospettato o saputo di essere intercettato, non ha neanche prospettato (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01).

La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni, d'altro canto, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01;

Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione, infine, con lo specifico riferimento à'g al ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del clan dei Casalesi (così come emerso dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori) e alla circostanza che lo stesso, anche e proprio in virtù di tale posizione, deteneva le armi nell'interesse del sodalizio (che peraltro aveva un particolare interesse nel traffico delle armi) risulta adeguata e coerente anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. tanto che le censure sul punto sono manifestamente infondate.2.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa di Mario Pagano deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 192 e 599 bis cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare quanto alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La doglianza non è consentita. Il ricorrente, infatti, ha nel corso del giudizio di appello rinunciato a tutti i motivi dedotti tranne quelli afferenti al trattamento sanzionatorio e la pena, riconosciuta tale scelta, è stata rideterminata come richiesto dallo stesso procuratore generale e con l'accordo della difesa.

A seguito dell'espressa rinuncia ai motivi relativi alla dichiarazione di responsabilità, come anche evidenziato nella sentenza impugnata, ogni ulteriore censura sul punto non è consentita. La rinuncia sopravvenuta, infatti, determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., impone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art.599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Sotto tale profilo, d'altro canto, anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa.

Ciò in quanto a seguito della rinuncia il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così, da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il