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Sentenza — n. 39561/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive detention, ruling it inadmissible for re-evaluating evidentiary weight.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the preventive detention order inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to prove the gravity of the alleged association crime and ignored prior acquittals. The court rejected these claims, stating that re-evaluating the evidentiary weight of facts is outside the cassation court's competence.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary weight of facts or evidence; its role is limited to verifying the logical consistency of the reasoning and adherence to sources.

Parole chiave

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preventive detention association crime evidentiary weight cassation competence logical consistency procedural inadmissibility proportionality of measures gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 273 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L.
art. 273 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 273 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato tenuto in considerazione il tempo trascorso tra i fatti contestati e la richiesta del pubblico ministero, né tantomeno lo stato di incensuratezza del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - Sentenza n. 5054 del 24/11/2020
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv.
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016
279122; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CLAUDIO nato a CERIGNOLA il 07/11/1995 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso del ricorso L'avv. Chiara Russo insisteva per l'accoglimento del ricorso. R

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelarí personali di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di plurimi delitti di furto e riciclaggio. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero, ritenendo che non sussistessero le esigenze cautelari ragione del tempo trascorso tra i fatti contestati e la richiesta di applicazione della cautela.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di associazione a delinquere: non sarebbero emersi indizi indicativi del fatto che i proventi dell'attività delittuosa confluissero in una cassa comune; che sarebbe del tutto mancante la prova della stabile ed indeterminata disponibilità da parte del ricorrente ad acquistare la refurtiva; non vi sarebbe la prova della disponibilità sistematica dello Sgaramella nei confronti degli associati; mancherebbe la dimostrazione sia dell' affectio societatis, che della permanenza del vincolo associativo.

Inoltre non sarebbe stato considerato che in parallele vicende processuali lo Sgaramella sarebbe stato assolto (segnatamente dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata alla consumazione di reati contro il patrimonio contestata dal maggio 2018). In sintesi: non vi sarebbe la dimostrazione della sussistenza del reato associativo, ma si verterebbe in un semplice caso di concorso di persone in reato continuato. Le ragioni poste alla base della richiesta dell'accoglimento del motivo veniva ribadite con i motivi aggiunti. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio indiziario, attività esclusa dal perimetro circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentatìvo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).Nel caso in esame il Tribunale forniva un'accurata motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed al ruolo apicale svolto dal ricorrente.

Segnatamente si evidenziava come la ripetizione costante delle condotte di furto e la seriale consegna dei mezzi trafugati allo Sgaramella, senza un preventivo accordo sulla consumazione dei singoli reati, fossero elementi chiaramente indicativi della sussistenza di una rete organizzativa che prescindeva dalla consumazione dei singoli furti (pagg. 21 e 22 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe stato tenuto in considerazione il tempo trascorso tra i fatti contestati e la richiesta del pubblico ministero, né tantomeno lo stato di incensuratezza del ricorrente.

In sintesi si deduceva che mancherebbe la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione del reato, che sarebbe stata ritenuta senza valutare la personalità del ricorrente e la ipotetica possibilità che si prospettasse un'ulteriore occasione per porre in essere reati analoghi a quello per il quale si procede. Da ultimo si contestava anche la valutazione in ordine alla valutazione di proporzionalità della misura, che sarebbe stata inflitta senza considerare l'idoneità contenitiva di cautele meno afflittive. Le ragioni poste alla base della richiesta dell'accoglimento del motivo veniva ribadite con i motivi aggiunti. 2.2.1.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la giurisprudenza che ha ritenuto non necessaria ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione e della sua "attualità" la identificazione di un'occasione prossima ed imminente per la consumazione di altri reati ed ha invece ritenuto che il pericolo vada rilevato sulla base dell'esame di altri indici e, segnatamente, sulla base delle proiezioni effettuabili tenendo conto delle modalità di consumazione del reato per cui si procede e della personalità del ricorrente (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566;

Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). Nel caso in esame il Tribunale rilevava il pericolo di reiterazione in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, ricavandolo dalla straordinaria solidità della struttura associativa e dal ruolo apicale svolto all'interno della stessa dallo Sgaramella: veniva evidenziato che l'arresto di alcuni componenti dell'associazione non aveva impedito la reiterazione dell'attività illecita e che la resistenza della struttura dipendeva proprio dall'attività svolta dall'indagato (pagg 26 e 27 dell'ordinanza impugnata).

Quanto alla proporzionalità della misura il Tribunale offriva una motivazione ineccepibile in quanto rilevava che cautele meno afflittive di quella imposta fossero inidonee a contenere il pericolo rilevato tenuto conto del ruolo apicale svolto dal ricorrente e del fatto che egli risultava un punto di riferimento anche per gli altri, il che rendeva non rassicuranti misure affidate all'autodisciplina (pag. 28 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di elementi sicuramente prevalenti rispetto all'incensuratezza: la motivazione non si presta a nessuna censura neanche sotto tale profilo. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione sempli