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Ordinanza — n. 39558/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39558/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia del ricorrente ai motivi proposti con l'appello diversi da quelli che attengono al trattamento sanzionatorio, valutato positivamente l'accordo intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., condannava il ricorrente alla pena di anni due mesi nove, giorni dieci di reclusione, oltre ad euro 3333 di multa per il reato di ricettazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe esaminato le doglianze formulate con i motivi di appello 3.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39558/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., condannava il ricorrente alla pena di anni due mesi nove, giorni dieci di reclusione, oltre ad euro 3333 di multa per il reato di ricettazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe esaminato le doglianze formulate con i motivi di appello 3.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena rinuncia alla motivazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Si tratta di ricorso inammissibile in quanto contesta il trattamento sanzionatorio una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; sentenza non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO CARMELO nato a NAPOLI il 29/11/1984 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia del ricorrente ai motivi proposti con l'appello diversi da quelli che attengono al trattamento sanzionatorio, valutato positivamente l'accordo intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., condannava il ricorrente alla pena di anni due mesi nove, giorni dieci di reclusione, oltre ad euro 3333 di multa per il reato di ricettazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe esaminato le doglianze formulate con i motivi di appello 3.

Si tratta di ricorso inammissibile in quanto contesta il trattamento sanzionatorio una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; sentenza non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale. Il procedimento viene trattato de plano dunque non è previsto alcun avviso alle parti. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022 L'estenso