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Ordinanza — n. 39557/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39557/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Spada Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri del 18 maggio 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che non si era tenuto conto della volontà dell'imputato, il quale aveva subordinato il patteggiamento all'ottenimento della misura degli arresti domiciliari: se il giudice avesse voluto rispettare la volontà dell'imputato, avrebbe decidere prima sulla istanza di sostituzione della misura e poi sulla richiesta di patteggiamento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39557/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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adeguamento della pena sospensione condizionale della carcerazione legittimità della carcerazione preventiva concessione del sequestro regime penitenziario pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Spada Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri del 18 maggio 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ANTONIO nato a MILANO il 16/03/1973 avverso la sentenza del 18/05/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Spada Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri del 18 maggio 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che non si era tenuto conto della volontà dell'imputato, il quale aveva subordinato il patteggiamento all'ottenimento della misura degli arresti domiciliari: se il giudice avesse voluto rispettare la volontà dell'imputato, avrebbe decidere prima sulla istanza di sostituzione della misura e poi sulla richiesta di patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Infatti, quanto alla eccepita difetto di espressione della volontà dell'imputato, si deve rilevare come non si potesse subordinare l'accordo ad un elemento estraneo al procedimento, quale la modifica della misura cautelare in atto, decisione sulla quale le parti non potevano interloquire, trattandosi di una decisione del giudice; pertanto, nessun vizio è ravvisabile nella formazione della volontà dell'imputato. Come precisato da Sez.6, Sentenza n. 9920 del 29/01/2014, Guidi, Rv. 259109 - 01, "in tema d'applicazione di pena su richiesta delle parti, queste ultime non possono subordinare l'efficacia dell'accordo alla sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva, nè il giudice è tenuto a prendere in considerazione tale aspetto, sì che può emettere sentenza senza dover giustificare il mancato rispetto della predetta condizione, in quanto l'unica evenienza prevista dalla legge alla quale può essere vincolata la produzione degli effetti della richiesta è costituita dalla concessione della sospensione condizionale della pena".

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. \)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/09/2022 Il Consiglier