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Sentenza — n. 39554/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39554/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39554/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Roma rigettava l'opposizione nei confronti del decreto di sequestro che aveva disposto il vincolo di denaro e documenti a carico dei ricorrenti e confermava la legittimità del provvedimento impugnato. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di Yongyi Ye, e di Yiuhua Wang e Chun Lan Hu - terzi interessati - che deduceva, con ricorsi omogenei: 2.1. violazione di legge: il provvedimento di sequestro sarebbe immotivato e lo stesso non avrebbe potuto essere giustificato sulla base di emergenze successive a quelle nelle disponibili quando lo stesso era stato disposto; mancherebbe ogni prova del nesso pertinenziale in quanto il decreto non conterrebbe alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo e non consentirebbe di comprendere la connessione tra tale delitto ed i beni vincolati, né tantomeno la loro finalità probatoria. 2.2. Violazione di legge in ordine alla proporzionalità della misura cautelare: mancherebbe la giustificazione in ordine alla lunga durata del vincolo. 2.3. Carenza di motivazione: mancherebbe ogni risposta alle puntuali doglianze proposte con l'atto di opposizione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39554/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato c:on rinvio al Tribunale di Roma, sezione Gip, per nuovo esame. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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convalida del sequestro documenti mancanti difetto di legittimazione del ministero pubblico sequestro investigativo documenti sequestrati prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

te IN CALCE SENTENZA ANNOTAZInA;L. sui ricorsi proposti da: WANG YINHUA nato a ZHEJIANG( CINA) il 24/10/1959 YE YONGYI nato il 09/09/1967 HU CHUNLAN nato il 24/10/1959 avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Il difensore avv. Maurizio Oliva insisteva per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Roma rigettava l'opposizione nei confronti del decreto di sequestro che aveva disposto il vincolo di denaro e documenti a carico dei ricorrenti e confermava la legittimità del provvedimento impugnato.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di Yongyi Ye, e di Yiuhua Wang e Chun Lan Hu - terzi interessati - che deduceva, con ricorsi omogenei: 2.1. violazione di legge: il provvedimento di sequestro sarebbe immotivato e lo stesso non avrebbe potuto essere giustificato sulla base di emergenze successive a quelle nelle disponibili quando lo stesso era stato disposto; mancherebbe ogni prova del nesso pertinenziale in quanto il decreto non conterrebbe alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo e non consentirebbe di comprendere la connessione tra tale delitto ed i beni vincolati, né tantomeno la loro finalità probatoria. 2.2. Violazione di legge in ordine alla proporzionalità della misura cautelare: mancherebbe la giustificazione in ordine alla lunga durata del vincolo. 2.3. Carenza di motivazione: mancherebbe ogni risposta alle puntuali doglianze proposte con l'atto di opposizione.

3. In data 12 settembre 2012 il difensore dei ricorrenti depositava memoria con la quale produce documenti a sostegno dell'annullamento invocato con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 collegio riafferma (a) che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli, Rv. 273548 - 01); (b) il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (Sez. 6, Sentenza n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv.270487 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 27/11/2015, dep. 2016, Baldanza, Rv. 265622; Sez. 2, Sentenza n. 44416 del 16/09/2016, Di Vito, Rv. 268724 0). Nel caso in esame il provvedimento impugnato offre una motivazione carente (a) sia in ordine alla identificazione dei reati per i quali si procede (si ric:hiama la prospettazIone accusatoria e si fa generico ed impreciso riferimento ad ulteriori ipotesi di reato rispetto a quelle già individuate e poste a sostegno del vincolo), (b) sia in ordine al nesso di pertinenzialità, (c) che, infine in ordine alle ragioni per le quali un bene fungibile, come il denaro, debba essere vincolato con il sequestro probatorio.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato c:on rinvio al Tribunale di Roma, sezione Gip, per nuovo esame. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione Gip, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022 L'estensore Il President, ,..7 Snra Retchione Geppino /o --e OEPOSITATOM CANCELLERIA ssE e ONDA ZIONE PENALE I 9 OTE 2022 . Ciau Pia CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE r\ kituk,k) e) A A b,..) ejakxj V.W,\,~u V\ . Ì R i › Qs9Vki e n(Y:AT'QA) A Uij. n,`Alal-i-, O W\L9R,Q-, pf\k3".\ `..N i\ ',,»)\).2, 9k0(2)k )52,3à-jUig.) - okOW\"33I-0 Z. . betQj Mi?.) 1\3: eí \J) 3 \ri )01AD z-119,9 9,-L - V\/0,,,, \: nivS),,,,u A 4- L ' \(\o...R.i AbA D elt J9A1 9_, IIYMe 9._,Z)•u_:-Al Dj \Re, 4( Af.k) De ek )k -c.1).3-/ VU2Akk n -n -KU-km:, 0)k.di t: UOU D : bu;ricakusA, v'wg, u bo-Rso,o, Q, ck- f Mxku,e3ukt) cOle9,, /\\-,,,kfu, 4.? AVOU Ae,9,9s) U,Tvnmk‘ (k, jAc_, (,),\ MQ) rJ 9R9, 0~ R.IWM) , i9... u )„Q, • _ __ 0,buw,x, n10,J -,_ u' \ 0,À \ \I C:kuk '~ e, , \..k._