Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39548/2022 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls appeal verdict for fraud, ruling the crime expired due to prescription suspension not applying to this case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's conviction for fraud, ruling that the crime had expired due to prescription. The defense argued that pandemic-related suspension of the prescription period should apply, but the Court found no court sessions were scheduled during the relevant suspension window. Consequently, the Court determined the emergency suspension provision did not apply, leading to the acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020; The suspension of the prescription period for sixty-four days applies only to proceedings where hearings were scheduled or procedural deadlines began during the pandemic emergency period, not to all pending cases.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period pandemic suspension fraud conviction acquittal criminal procedure perseguimento penale per truffa contraffazione di merci reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ritenendo erroneamente che vi fosse stato un differimento dell'udienza durante il "periodo Covid", quando invece nessuna udienza vi era stata tra il 3/12/2019 ed il 15/09/2020, per cui l'art. 83 D.L.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI MARCO nato a LODI il 08/01/1980 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SONIA CANEVISIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Lazzari Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17/06/2021, che aveva confermato la condanna di Lazzari per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ritenendo erroneamente che vi fosse stato un differimento dell'udienza durante il "periodo Covid", quando invece nessuna udienza vi era stata tra il 3/12/2019 ed il 15/09/2020, per cui l'art. 83 D.L. n.18/2020 non trovava applicazione. 1.2 Il difensore osserva inoltre che, anche a voler considerare i 61 giorni della sospensione della prescrizione dovuti alla pandemia, il processo di sarebbe comunque prescritto in fase di appello, posto che il termine di prescrizione andava individuato nel 10 luglio 2021 e le motivazioni della sentenza erano state depositate il 13 agosto 2021 1.3 II difensore eccepisce che la sentenza di appello era stata emessa in violazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale relativamente alla incostituzionalità dell'art. 83 D.L. n. 28/2020 per violazione del principio di legalità 1.4 Il difensore lamenta la violazione del diritto al silenzio dell'imputato e valutazione negativa dell'esercizio di tale diritto in violazione al diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza 1.5 Il difensore eccepisce la mancanza di prova relativamente all'elemento oggettivo del reato inerente il profitto e la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice al fine di raggiungere la prova. 1.6 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione (sia in senso grafico che concettuale) relativamente al raggiungimento della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02) hanno affermato che "in tema di disciplina della 2 r.,,ps\ prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)." Nel caso in esame, nel periodo considerato dall'art. 83 comma 4 sopra citato, ovvero dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, pari a giorni 64, non sono state fissate udienze, né era pendente alcun termine processuale; ne consegue che il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale non doveva essere computato e che al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato era già estinto per intervenuta prescrizione.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si da atto nella sentenza impugnata, che sia evidente la prova della assenza di responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il