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Sentenza — n. 39547/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation regarding statutory mitigation in theft cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39547/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to convert detention to a fine and did not explicitly apply the mitigation for special low damage under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the special mitigation for low damage under Article 648(2) implicitly covers the Article 62(4) mitigation when the economic value of stolen goods is modest, rendering the appeal's claims manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 648 comma 2 cod. pen.: The special mitigating circumstance of low damage under Article 62(4) is recognized only when the judge excludes the mitigation of particular low value under Article 648(2) regarding the subjective element, meaning the latter's application implicitly satisfies the former's requirements.

Parole chiave

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recettazione penale mitigazione speciale tenuità del danno inammissibilità ricorso motivazione insufficiente codice penale spese processuali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il collegio riafferma che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n.
Art. 648 comma 2 cod. pen.
pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
articolo 648 comma 2 cod. pen
Nel caso in esame la Corte d'appello riconosceva l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 comma 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, RV. 277963
(Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, RV. 277963;
Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647 - 01
Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBAY MAMADOU nato il 17/05/1971 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e lo condannava la pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: ! 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. in entrambi i casi sarebbe stata offerta una motivazione insufficiente. 2.1.1 II ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, RV. 277963;

Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647 - 01). Nel caso in esame la Corte d'appello riconosceva l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 comma 2 cod. pen. proprio in ragione del modesto valore economico delle cose ricettate; modesto valore che non veniva, espressamente, posto a fondamento della concessione dell'attenuante invocata ovvero della circostanza comune prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre