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Sentenza — n. 39546/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to waived grounds and lack of conditional suspension ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by six defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants had waived specific grounds in their complaints, preventing the court from reviewing issues like the lack of generic mitigating circumstances or the application of confiscation. Furthermore, regarding Marino and Scialò, the appellate court had not ruled on the conditional suspension of the sentence because the parties had already agreed on the penalty without making that benefit a condition of the plea deal.

Regesto Legislator

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Art. 599 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must limit its review to non-waived grounds, and a failure to rule on a conditional suspension request does not render a plea agreement invalid if the benefit was not a condition of the settlement.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal waiver of grounds conditional suspension of sentence plea agreement validity court costs for inadmissibility aliquota della rendita d'invalidità ricalcolo di prestazioni d'invalidità reddito ipotetico da invalido

Disposizioni normative citate

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Art. 599 cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
3.1 Il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 316 ter cod.pen
2.1 II difensore eccepisce che la qualificazione del fatto appariva palesemente erronea, così come errata la contestazione delineata originariamente dal Pubblico Ministero, visto che la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nell'alveo dell'art. 316 ter cod.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 129 cod. proc. pen
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599 cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sez. 3, Sentenza n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ATTANASIO CARMINE nato a NAPOLI il 18/06/1962 GIORDANO PASQUALE nato a NAPOLI il 11/01/1962 MARINO CARLO nato a NAPOLI il 16/03/1952 OVERA ANGELO nato a NAPOLI il 18/03/1957 ROMANO MASSIMO nato a NAPOLI il 06/07/1970 SCIALO' VINCENZO nato a NAPOLI il 25/11/1969 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa pronuncia sulla chiesta sospensione condizionale della pena per MARINO e SCIALO', il rigetto del ricorso OVERA e l'inammissibilità dei ricorso di ATTANASIO, GIORDANO e ROMANO; lette la memoria e le conclusioni del difensore di ATTANASIO, Avv. ACHILLE FRANCESCO ESPOSITO, che ha insistito nei motivi di ricorso; k.r< )-\r\j^

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 luglio 2021, rideterminava la pena alla quale erano stati condannati Attanasio Carmine, Giordano Pasquale, Marino Carlo, Overa Angelo, Romano Massimo e Scialà Vincenzo, tutti condannati per il reato di cui agli artt. 640 comma 2 n.1 cod.pen., per essersi procurati, tramite falsi certificati medici, pensioni di invalidità malgrado non ne avessero i requisiti. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Attanasio Carmine, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. 1.2 II difensore presentava poi motivi aggiunti nei quali insisteva nei motivi di ricorso, osservando che la sentenza impugnata non dimostrava di aver tenuto conto in alcun modo i motivi addotti dall'appellante nell'atto di gravame.

2. Propone ricorso il difensore di Giordano Pasquale. 2.1 II difensore eccepisce che la qualificazione del fatto appariva palesemente erronea, così come errata la contestazione delineata originariamente dal Pubblico Ministero, visto che la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nell'alveo dell'art. 316 ter cod.pen.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di Marino Carlo. 3.1 Il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. B) ed E) in relazione alle norme processuali afferenti l'irrogazione della confisca e per mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; a fronte di un preciso obbligo motivazionale, la Corte di appello aveva completamente omesso di dare conto dell'iter logico argomentativo idoneo a giustificare la mancata concessione del beneficio, anche e soprattutto in considerazione del fatto che erano stata effettuata una netta differenziazione tra i vari imputati.

4. Propone ricorso il difensore di Overa Angelo. 4.1 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che aveva ritenuto Overa responsabile per un ragionamento ritenuto logico, basato sul fatto che Overa era stato giudicato invalido al 52% dopo la visista del 17/6/2009, ma gli era stata poi riconosciuta una invalidità totale; il ragionamento si scontrava con le seguenti considerazioni:

1) qualora Ovara avesse presentato alla Commissione medica dei certificati falsi per indurre la stessa in errore e fosse riuscito nel suo intento, evidentemente sarebbe stato giudicato invalido al 100% e non al 52%;

2) la percentuale di invalidità del 52% riportata nell'elenco della seduta del 17/6/2009 poteva essere dovuta ad un errore del soggetto che aveva trascritto il dato nell'apposito registro; l'imputato avrebbe dovuto quindi essere assolto dal reato ascrittogli.

5. Propone ricorso il difensore di Romano Massimo. 5.1 II difensore osserva che la mancanza di gravi elementi indiziari avrebbe dovuto indurre il giudicante a pronunciare sentenza di proscioglimento.

6. Propone ricorso il difensore di Scialò Vincenzo. 6.1 Il difensore rileva che l'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, aveva parzialmente rinunciato ai motivi di appello concordando la pena con l'Ufficio della Procura Generale, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma il giudice non aveva concesso il beneficio 6.2 II difensore lamenta che comunque nessuna motivazione era stata esplicitata a sostegno della mancata concessione del beneficio.

7. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa pronuncia sulla chiesta sospensione condizionale della pena per MARINO e SCIALO', il rigetto del ricorso OVERA e l'inammissibilità dei ricorsi di ATTANASIO, GIORDANO e ROMANO.

8. Il difensore di Attanasio presentava memoria e conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda i ricorsi di Attanasio, Giordano, Marino, Romano e Scialò, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Per quanto riguarda in particolare i ricorsi di Marino e Scialò, è vero che Víc giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo" (Sez. 3, Sentenza n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012 - 01), ma in questo caso, come risulta dai verbali di udienza prodotti in atti, l'accordo non era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, posto che difensore e Pubblico Ministero avevano concordato sulla pena, e solo dopo la conclusione dell'accorso i difensori avevano insistito sulla concessione della sospensione condizionale della pena (richiesta sulla quale, pertanto, nulla aveva detto il Pubblico Ministero). 2.Inammissibile è anche il ricorso di Overa. 2.1 La Corte di appello ha infatti spiegato, a pag.7 della sentenza impugnata, che malgrado nel corso della visita medica fosse stata riconosciuta ad Overa una invalidità nella misura del 52%, nel decreto della IV Municipalità era stata attribuita una invalidità totale concludendo, in maniera del tutto logica, che ciò presupponeva l'esistenza di un atto falso, con conseguente sussistenza del reato di truffa; sul punto, il ricorso propone una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legiittimità 3.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle