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Sentenza — n. 39545/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and misapplication of civil law to criminal fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's request to annul the second-instance judgment. The defense argued that the trial court erred by ignoring the debtor's opposition to a payment order and by misapplying civil contract clauses regarding seller liability. The court ruled that these arguments did not constitute new evidence or a reinterpretation of facts, but rather a re-evaluation of the existing proof, which is prohibited in criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks to reinterpret evidence already evaluated by the court of first instance or to apply civil law rules to determine criminal guilt, as the court of appeal has already correctly assessed the existence of fraudulent intent based on the established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence fraudulent intent civil law application seller liability clause payment order opposition court of cassation contraffazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
Art. 2556 cod. civ.
Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui il cedente, ai sensi dell'art. 2556 cod.civ..
Art. 2560 cod. civ.
Art. 640 cod. pen.
Art. 61 n.7 cod. pen.
lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 2556 cod.civ
Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui il cedente, ai sensi dell'art. 2556 cod.civ..
art. 2560 cod.civ
art. 616 cod. proc. pen
lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., 42719/2010
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MALFA TOMMASO nato a MILAZZO il 02/01/1974 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIORGIO LEOTTI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; '

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4 aprile 2022, confermava la sentenza dì primo grado con la quale La Malfa Tommaso era stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 640, 61 n.7 cod.pen. perché, con artifizi e raggiri consistiti nel prendere accordi con Ruggeri Sebastiano in ordine alla cessione della propria farmacia aveva taciuto l'esistenza di pendenze economiche a carico dell'azienda, consistenti in debiti nei confronti di Lemafarma s.r.I., procurandosi così l'ingiusto profitto pari al corrispettivo per la cessione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di La Malfa, osservando che era stata provata "per tabulas" la volontà del ricorrente di comporre la situazione debitoria, estrinsecata anche tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da Lemerfarma; precisa che era stata omessa del tutto la considerazione dell'art. 2556 cod.civ., clausola contrattuale della cessione dì azienda, secondo cui H cedente risponde dei debiti nei confronti del cessionario, da cui derivava l'annullamento di ogni possibile danno in capo a Ruggieri e la mancanza di dolo di La Malfa. 1.2 II difensore rileva che la condotta imputata a La Malfa era "il malizioso silenzio circa la presenza di pendenze economiche" e non già, come scritto nella sentenza di primo grado, la consegna di "un inventario da cui risultavano beni giacenti per C 55.000,00, mentre in realtà i beni e i farmaci giacenti in farmacia avevano un valore di C 17.900,00" (pag.6 sentenza primo grado): era stata quindi eccepito il superamento dei limiti dell'imputazione, ma la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che ciò non inficiasse la validità della sentenza.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3.1 II difensore depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento delle richieste in senso più favorevole al ricorrente e, ove questa Corte non ritenesse di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito le questioni prospettate, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che il ricorrente aveva taciuto l'esistenza del debito nei confronti di Lemafarma s.r.I., per la quale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, decreto che era stato notificato anche al debitore solidale Ruggeri, al quale, come risulta dalla sentenza di primo grado, era stato notificato atto di precetto per € 146.011,57 (pag.6 sentenza primo grado). Correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il passaggio motivazione della sentenza di primo grado nel quale era stato rilevato che nel magazzino vi erano farmaci per C 17.500,00, mentre nell'inventario risultavano beni e farmaci per € 55.000,00, posto che tale dato non ha alcuna influenza sul fatto contestato, e per il quale La Malfa è stato condannato, potendo rilevare semmai soltanto per la quantificazione del danno.

Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione secondo cui il cedente, ai sensi dell'art. 2556 cod.civ.. risponde dei debiti nei confronti del cessionario, posto che ciò non incide sulla sussistenza del reato, consistente nell'essersi La Malfa procurato un ingiusto profitto convincendo Ruggeri a stipulare un contratto che non avrebbe concluso se avesse saputo della esistenza del debito; sul punto si deve poi tenere presenta anche il disposto dell'art. 2560 cod.civ., a norma del quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" Si deve poi ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro").

Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, sì può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame; 3 TV» sussiste pertanto il dolo proprio del reato dì truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale.

2. lI ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell