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Sentenza — n. 39544/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, declaring crime extinguished by victim's withdrawal of complaint under Art. 152 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision to reclassify extortion charges, ruling the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint. The defense argued for dismissal based on this withdrawal, while the prosecution opposed the appeal. The court held that since the crime is procedurally dependent on a private complaint and such complaint was withdrawn, the criminal liability ceased, leading to a non-remitting judgment against the defendant for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: A crime punishable upon complaint of the injured party is extinguished if the complaint is withdrawn and accepted by the victim, rendering any subsequent prosecution procedurally impossible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure private prosecution withdrawal of complaint extortion charges extinction of crime procedural impossibility court costs allocation remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 cod. pen.
152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art. 393 cod.pen.
Art. 152 cod. pen.
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art.
Art. 340, 4th paragraph cod. proc. pen.
Art. 83, 2nd paragraph DPR n. 115/2002
art. 393 cod.pen
152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art. 393 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
393 cod.pen., rideterminando la pena alla quale Grasso era stato condannato; Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione; in subordine lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 152 cod.pen
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSO TINDARO CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 20/01/1975 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. TINDARO GRASSO, che ha insistito per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentato istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Grasso Tindaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina 15/10/2021, che aveva riqualificato i reati di estorsione e tentata estorsione in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., rideterminando la pena alla quale Grasso era stato condannato; Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione; in subordine lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso.

3. Il difensore del ricorrente presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva per la pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela e presentava istanza per la liquidazione delle spese, essendo stato l'imputato ammesso al gratuito patrocinio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che il reato previsto dall'art. 393 cod.pen. è procedibile a querela di parte, e che in data 21.10.2016 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; nella remissione vi è infatti un espresso riferimento alla querela presentata in data 15 luglio 2016, che è l'unica presente in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen; deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese, posto che ai sensi dell'art..83, comma 2, del dPR n.115/2002, "La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/09/2022 Il Consigliere este