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Sentenza — n. 39539/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late objection to defense lawyer notification nullity under intermediate regime rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the nullity of the defense lawyer's notification was raised too late, only during the cassation phase. The appellant argued that the prosecutor's failure to locate the indicated lawyer caused procedural defects, but the court noted such nullities must be raised before the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178 e ss. cod. proc. pen.; Art. 415 bis cod. proc. pen.: Nullities under the intermediate regime must be raised prior to the first-instance judgment; late objections are inadmissible.

Parole chiave

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intermediate nullity regime defense lawyer notification procedural nullity timing cassation inadmissibility first instance judgment deadline nomina del difensore difesa d'ufficio omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 178 e ss. cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen., 415 bis e ss cod.
Art. 415 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
articolo 415 bis cod. proc. pen
pen.): sarebbe nulla la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 2382 del 28/12/2017
Sez. 2, Sentenza n. 46763 del 27/09/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALAMI ABDERRAHMANE nato a FES( MAROCCO) il 12/03/1971 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen., 415 bis e ss cod. proc. pen.): sarebbe nulla la notifica dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi in quanto nel verbale di identificazione il ricorrente aveva indicato come difensore di fiducia l'avv. "Giroldi Simona" con l'indicazione di un numero cellulare e che la Procura, non reperendo tale difensore, ne nominava uno di ufficio (l'avvocato Giulio Sighieri), che partecipava regolarmente al giudizio di primo grado; si deduceva che una semplice verifica avrebbe consentito alla Cancelleria di individuare l'avvocato nominato dal ricorrente in "Geroldi Simonetta" e che tale negligenza avrebbe prodotto la nullità della notifica dell' avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti susseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio ribadisce che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 2382 del 28/12/2017 dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475). Nel caso in esame la nullità veniva tardivamente eccepita solo con il ricorso per cassazione. A ciò si aggiunge che il tentativo di notifica veniva effettuato all'avvocato indicato dal ricorrente ovvero "Giroldi Simona", generalità evidentemente non sovrapponibili a quelle del difensore poi nominato, ovvero "Geroldi Simonetta". 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre 2022