Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already decided appellate issues under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Corallo, Gulino, and Scalise inadmissible because they repeated arguments already exhaustively resolved by the Court of Appeal. The appellants argued for a change in the crime classification and the granting of mitigating circumstances, but the court noted these points had been fully addressed in the second instance judgment. Consequently, the appeals were rejected under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; When an appeal for cassation repeats a question already decided by the appellate court without error, the appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CORALLO NUNZIO nato a GELA il 09/08/1965 GULINO SALVATORE nato a GINEVRA( SVIZZERA) il 20/12/1971 SCALISE FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 04/12/1956 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. EMANUELE LAMBERTI, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 4 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato Corallo Nunzio, Gulino Salvatore e Scalise Francesco per il reato di estorsione aggravata commessa in danno di Raimondi Tito. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Emanuele Lamberti, difensore di Corallo e Gulino; al riguardo il difensore premette che in appello si era sostenuto che i prevenuti avevano incontrato il notaio Tito Raimondi in più occasioni e gli avevano chiesto di versare loro del denaro, in quanto vi era un accordo per il quale il vantaggio economico promesso sarebbe stato onorato a fronte del tentativo di una mediazione tra il notaio e tale Sergiampietri Manrico, che avrebbe permesso la restituzione, almeno in parte, di alcuni milioni di euro he questi aveva sottratto al notaio;
Corallo, dopo aver espletato tutti i tentativi possibili per recuperare quanto sottratto da Sergiampietri, era stato indagato con i coimputati per tentata estorsione nei confronti di quest'ultimo, ed il procedimento era poi stato archiviato; ciò premesso, il difensore osserva che la ricostruzione della vicenda processuale era idonea a dimostrare la convinzione di Corallo di avere diritto ad un risarcimento da parte del mandante, e che quindi era errata la sentenza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta degli imputati di derubricare il reato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., non essendo stato valutato correttamente l'elemento psicologico del reato. 1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. L'Avv. Lamberti propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di Scalise Francesco. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva motivato sulla insussistenza a carico di Scalise degli elementi costitutivi del reato di estorsione, il cui contributo doveva essere inteso come semplice connivenza, anche alla luce r-, del fatto che il notaio Raimondi aveva riconosciuto a fatica Sca lise tra colo che si erano presentati nel suo studio; inoltre, si sarebbero dovute tenere presenti a buona fede di Scalise nel ritenere che le pretese di Corallo fossero lecite e l'inidoneità della sua presenza a rivestire, per Raimondi, le caratteristiche della minaccia proveniente da una pluralità di soggetti. 2.2 II difensore osserva che la Corte di appello aveva riconosciuto la fondatezza dei motivi di gravame che eccepivano l'erronea contestazione a Scalise della recidiva infraquinquennale, ma ingiustamente non aveva concesso le attenuanti generiche; inoltre, prosegue il difensore, la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen., di cui Scalise sarebbe stato meritevole per la mancata partecipazione agli incontri durante i quali il notaio Raimondi sarebbe stato minacciato con un coltello ed avrebbe versato delle somme di denaro ai coi m putati. 2.3 II difensore eccepisce che in appello era stato posto l'accento sull'elemento psicologico del reato per sostenere la richiesta di derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., ma la Corte di appello si era limitata a richiamare il tenore intimidatorio delle conversazioni tra Corallo e Raimondi, la carenza di qualsiasi validità formale del vincolo contrattuale tra costoro e la conseguente impossibilità di una pretesa azionabile nei confronti del notaio, senza considerare che se l'agente ritiene, sia pure erroneamente, di essere titolare di un diritto, si configura il reato di cui all'art. 393 cod.pen.
2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto dei ricorsi.
3. Il difensore presentava conclusioni scritte nelle quali insisteva nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Quanto alla eccezione secondo cui il reato contestato avrebbe dovuto essere derubricato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., osserva il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie.
Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, (Cass.sez.II sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361). Nel caso in esame, i ricorrenti non si confrontano con una delle argomentazioni decisive contenute nella sentenza di appello, e cioè che se il mandato ricevuto dagli imputati fosse stato quello di agire presso il debitore Sergiampietri con modalità estorsive, il preteso accordo (del quale, come precisato dalla Corte di appello, non vi è alcuna prova) avrebbe avuto causa , illecita, e quindi non sussisterebbe una pretesa degli imputati azionabile davanti al giudice civile; indipendentemente dal fatto che il procedimento per estorsione nei confronti di Sergiampietri sia stato archiviato, resta la considerazione che il notaio Raimondi si sarebbe rivolto agli imputati per una attività del tutto estranea al loro ambito professionale, visto che sono lavoratori nel campo dell'edilizia, quindi non si vede in quale altro modo potessero cercare di recuperare un credito se non in modo illecito; il chè escludeva che si potesse ritenere applicabile l'art. 393 cod.pen.: la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale. 1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha infatti elencato a pag. 7 della sentenza impugnata gli elementi che impedivano di ritenere gli imputati meritevoli del beneficio: essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, CI* pertanto, la stessa è insindacabile in cassazione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 1.3 Relativamente alla mancata concessione in favore di Scalise dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., la Corte di appello ha evidenziato la sua partecipazione agli incontri con la persona offesa, ritenendo quindi correttamente contestate le aggravanti, con conseguente impossibilità di ritenere applicabile l'art. 114 cod.pen.: sul punto le censure del ricorrente attengono al merito della vicenda e sono, come tali, inammissibili.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese