Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39181/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39181/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAZZOLA SALVATORE n. a Napoli il 9/1/1986 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cassino il 12/4/2022 dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cassino, su concorde richiesta delle parti, applicava a Mazzola Salvatore, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. prevalente sulle aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni due,mesi dieci di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione ai delitti di rapina e lesioni aggravate in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 39181/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina riduzione della pena motivazione sommaria remissione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod.proc.pen
Michele Sanseverino, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAZZOLA SALVATORE n. a Napoli il 9/1/1986 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cassino il 12/4/2022 dato atto degli avvisi alle parti udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Cassino, su concorde richiesta delle parti, applicava a Mazzola Salvatore, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. prevalente sulle aggravanti, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito, la pena di anni due,mesi dieci di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione ai delitti di rapina e lesioni aggravate in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Michele Sanseverino, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla verifica circa la sussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo dì verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il