Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns unagreed sentencing benefits rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing agreement's application of generic mitigating circumstances. The defendant argued for leniency not included in the prior plea deal, while the prosecution contended only statutory grounds for appeal apply. The court ruled that requests for benefits absent from the agreement fall outside the permissible scope of cassation under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are limited to specific statutory grounds and cannot request benefits not contained in the original agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Marzouk Saouaf Outmane, nato in Marocco il 12/11/1997, avverso la sentenza del 23/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a vari reati di rapina.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della illegalità della pena per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, lungi dal determinare un caso di pena illegale, attengono a richieste di benefici non contemplati nell'accordo intervenuto tra le parti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEC