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Ordinanza — n. 38807/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns only sentencing, not legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38807/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Zanini's appeal inadmissible because it challenged the sentencing rather than the legal qualification of the facts. The defendant argued that the judge failed to consider statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals prior to sentencing are strictly limited to issues regarding the defendant's will, the link between the request and the judgment, legal qualification, and the legality of the penalty, excluding grounds for acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals for cassation proposed before the application of the penalty are inadmissible if they concern only the existence of grounds for acquittal, as such matters fall outside the permissible scope of pre-sentencing challenges.

Parole chiave

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pre-sentencing appeal grounds for acquittal legal qualification inadmissible appeal Code of Criminal Procedure perizia psichiatrica insufficiente responsabilità penale disturbo psicotico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
Art. 493-ter, cod. pen.
Art. 640, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Zanini Luca, nato a Brescia il 09/09/1994, avverso la sentenza del 25/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;pyt

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 640 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis DEPOSITATO IN CAN