Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38806/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain, ruling second instance judges need not cite statutory acquittal grounds if waived.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that in plea bargains at the second instance, judges are not required to explicitly address waived acquittal causes because the appeal's devolutive effect limits review to non-waived grounds. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded based on established case law regarding plea bargain procedures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings at the second instance, the court is not required to explicitly evaluate statutory acquittal grounds if the defendant has waived them, as the devolutive effect of the appeal restricts review to non-waived grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain second instance statutory acquittal grounds waiver of appeal grounds devolutive effect appeal manifestly unfounded appeal revoca del concordato soppressione della rendita ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.Con sentenza del 23 marzo del 2022 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24 giugno del 2021 applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
2.Ricorre per cassazione Gianni Iovine e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
2.Ricorre per cassazione Gianni Iovine e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con sentenza del 23 marzo del 2022 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24 giugno del 2021 applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di estorsione.
art. 129 cod. proc. pen
2.Ricorre per cassazione Gianni Iovine e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.3.11 ricorso è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
N. 15505 del 2018 Rv. 272853
15505 del 2018 Rv. 272853).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Iovine Gianni, nato a Pompei il 06/02/1989, avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 23 marzo del 2022 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24 giugno del 2021 applicava al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di estorsione. 2.Ricorre per cassazione Gianni Iovine e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.3.11 ricorso è manifestamente infondato. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis \RA -.DEPOSITATO IN CANCELLERiA