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Sentenza — n. 38802/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38802/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38802/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Isaj Renato, nato in Albania il 15/04/1973, avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Isaj Renato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individuazione del reato presupposto rispetto a quello di ricettazione che, secondo la prospettiva del ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto individuare, nemmeno in quello di cui all'art. 131-ter T.U.B. (abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento), essendo mancata la prova di una attività strutturata anziché occasionale e della esistenza di una clientela indeterminata.

Parole chiave

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traffico dei pagamenti corruzione nell'esecuzione forzata sequestro del veicolo confisca dei proventi di reato riciclaggio internazionale di denaro inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 322 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Isaj Renato, nato in Albania il 15/04/1973, avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame relativo a misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 21 gennaio del 2022, avente ad oggetto la complessiva somma in contanti di euro 480.000, trasportata all'interno di un autobus appartenente alla società albanese Alba Tour Bus all'atto del controllo condotto dal ricorrente, per questo indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen..

2. Ricorre per cassazione Isaj Renato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla individuazione del reato presupposto rispetto a quello di ricettazione che, secondo la prospettiva del ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto individuare, nemmeno in quello di cui all'art. 131-ter T.U.B. (abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento), essendo mancata la prova di una attività strutturata anziché occasionale e della esistenza di una clientela indeterminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Non è contestata la circostanza che il ricorrente non fosse il proprietario del mezzo di trasporto da lui condotto e del denaro in sequestro. Lo stesso indagato, a fg. 7 del ricorso, ha sostenuto che il presunto proprietario del danaro doveva essere identificato nel legale rappresentante della Alba Bus Tour, al quale la somma di danaro, in caso di dissequestro, avrebbe dovuto essere restituita. Ne consegue che in nessun caso la restituzione potrebbe essere effettuata in favore del ricorrente, il quale, pertanto, non ha interesse concreto ed attuale a coltivare l'impugnazione, dovendosi ricordare il pacifico principio di diritto secondo il quale, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedinnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098;

Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 ed altre conformi). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma udienza in camera di consiglio del 23.09.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis U-Lk, Aft. '