Cassation appeal against preliminary investigation sentence dismissed for abstract grounds violating admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the preliminary investigation judge's sentence inadmissible. The defense argued a lack of motivation regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint abstract and generic. Consequently, the appeal was rejected because it did not address the specific admissibility grounds mandated by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence pronounced under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the grounds are abstract, generic, or do not fall within the specific categories of admissibility established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANINI LUCA nato a BRESCIA il 09/09/1994 avverso la sentenza del 23/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza del 23/3/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a ZANINI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso