Criminal appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion from prior settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was based on a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law regarding the omission of reasoning under Article 129, but the court held that such arguments were precluded by the parties' explicit waiver of other grounds during the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; When parties reach a settlement agreement waiving certain appeal grounds, those grounds become procedurally precluded, rendering any subsequent appeal based on them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALETTA DOMENICO nato a BARI il 03/07/1969 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI il 13/4/2015 e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di GALETTA DOMENICO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec