Ordinanza — n. 38799/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, con sentenza in data 11/05/2022, pronunciata nel ricorso n. 26231/2021, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di MYRTO MARIGLEN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste e ha dichiarato inammissibile il ricorso di HALLUI KLAJDI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 26231/2021, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di MYRTO MARIGLEN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste e ha dichiarato inammissibile il ricorso di HALLUI KLAJDI.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MYRTO MARIGLEN CUI 04SY6F7 nato il 22/10/1988 HALLULI KLAJDI CUI 038AORE nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE di CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, con sentenza in data 11/05/2022, pronunciata nel ricorso n. 26231/2021, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di MYRTO MARIGLEN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste e ha dichiarato inammissibile il ricorso di HALLUI KLAJDI.
2. Il giorno successivo alla pubblicazione mediante lettura del dispositivo il Presidente ha rilevato che nel dispositivo non risultava indicato in nominativo del ricorrente cui si riferiva la dichiarazione di inammissibilità, peraltro ripetuta due volte.
3. Per tali ragioni veniva presentata istanza di correzione materiale ed il Presidente Titolare disponeva procedersi alla "fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale".4. Per le ragioni illustrate, preso atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, la sentenza deve essere corretta come richiesto nell'istanza.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata da questa Seconda Sezione Penale all'udienza dell'11/05/2022 nel proc. pen. RG 26231/2021, nel senso che, ove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso" vada inserita l'espressione "nei confronti di HALLULI KLAHDI", e nel senso che vada cancellato il successivo periodo dalle parole "dichiara inammissibile" alla parola "ammende". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Roma, 12/7/2021 Il Consigl e estensore Marco Il Presidente Alf edo Mantovano fiu - DEPOSITATO IN CANCELLER