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Ordinanza — n. 38798/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against summary procedure sentencing are inadmissible due to abstract grounds and lack of specific legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38798/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ordering the defendants to pay court costs and a fine. The defendants argued for a violation of law regarding the judge's failure to verify legal qualification and the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as abstract and generic, noting that the summary procedure under Article 444 only permits appeals based on specific statutory grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Appeals against summary procedure sentencing are inadmissible if based on abstract grounds or lack of specific correlation between the request and the judgment.

Parole chiave

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summary procedure appeals inadmissible cassation legal qualification error abstract grounds court costs award altri reati commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 21/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 21/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nei motivi di ricorso le difese deducono la violazione di legge in ordine alla carenza di motivazione quanto all'omessa valutazione della qualificazione giuridica dei fatti, quanto circa l'applicabilità dell'art. 129 doc.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUMITRU VALENTIN nato il 29/01/1974 GRAMUS VIOREL IONUT nato il 05/10/1977 DUMITRU CRISTIAN nato il 10/03/1999 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 21/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a DUMITRU VALENTIN, a SUMITRU CRISTIAN e a GRAMUS VIOREL IONUT la pena dagli stessi richiesta in relazione ai reati agli stessi rispettivamente contestati di cui a agli artt. 628, 648 e 624, 625 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica e alla possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e alla quantificazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibili. Nei motivi di ricorso le difese deducono la violazione di legge in ordine alla carenza di motivazione quanto all'omessa valutazione della qualificazione giuridica dei fatti, quanto circa l'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. e in merito alla quantificazione della pena. Le censure, formulate in termini astratti e generici, a fronte dell'applicazione della pena espressamente concordata tra le parti e considerato che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme alle caratteristiche del rito, non sono consentite.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos