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Sentenza — n. 38797/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38797/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA MARCA MICHELE in qualità di terzo interessato e socio unico della società Pegasus s.r.l. che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. Nel caso di specie, infatti, non ci sarebbe stata alcuna contraffazione del marchio della Marvel in quanto sui costumi di Spiderman era regolarmente apposto il marchio della Pegasus s.r.l. né, d'altro canto, la realizzazione di un costume con le fattezze del supereroe, ,.+ personaggio di fantasia, non sarebbe identificativa di alcun produttore e a nulla rileverebbe la registrazione del personaggio nel sistema EUIPO.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 253 cod. proc. pen, art. 354 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 38797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La stessa esperta della Marvel, inoltre, non avrebbe confermato che c'era una contraffazione ma si sarebbe semplicemente limitata a segnalare che i prodotti non sono originali. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che dalla motivazione del Tribunale risulterebbe che il provvedimento è stato emesso per un mero sospetto di contraffazione e che il sequestro probatorio non è consentito per finalità esplorative.

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli marchi di colore marchio di garanzia presentazione di un prodotto marchio associato

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen.
art. 253 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen.
art. 354 cod. proc. pen
L'art. 354 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MARCA MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/06/1967 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'8/2/2022, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di NAPOLI in data 22/12/2021 di n. 2547 costumi "Uomo Ragno" nei confronti della società Pegasus s.r.l. unipersonale in relazione ai reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA MARCA MICHELE in qualità di terzo interessato e socio unico della società Pegasus s.r.l. che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. Nel caso di specie, infatti, non ci sarebbe stata alcuna contraffazione del marchio della Marvel in quanto sui costumi di Spiderman era regolarmente apposto il marchio della Pegasus s.r.l. né, d'altro canto, la realizzazione di un costume con le fattezze del supereroe, ,.+ personaggio di fantasia, non sarebbe identificativa di alcun produttore e a nulla rileverebbe la registrazione del personaggio nel sistema EUIPO.

La stessa esperta della Marvel, inoltre, non avrebbe confermato che c'era una contraffazione ma si sarebbe semplicemente limitata a segnalare che i prodotti non sono originali. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che dalla motivazione del Tribunale risulterebbe che il provvedimento è stato emesso per un mero sospetto di contraffazione e che il sequestro probatorio non è consentito per finalità esplorative.

2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Vincenzo Senatore, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2022 ha convalidato il sequestro d'urgenza operato dall'UPF Dogane di Napoli 1 Sezione Antifrode e ha disposto il sequestro probatorio di 2547 costumi da "Uomo Ragno" nei confronti della società importatrice Pegasus s.r.l. unipersonale. A seguito del sequestro la rappresentante legale della società è stata iscritta nel registro notizie di reato ed è sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Avverso il decreto di sequestro ha presentato richiesta di riesame il sig. Michele La Marca, socio unico della Pegasus s.r.l. unipersonale, che il Tribunale ha rigettato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa del La Marca per i motivi indicati. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato da soggetto non legittimato. L'art. 354 cod. proc. pen. prevede che avverso il decreto di sequestro probatorio possano proporre richiesta di riesame, e conseguentemente ricorso per cassazione, sempre che ne abbiano concreto interesse, la persona sottoposta a indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che ha diritto alla restituzione delle stesse. Michele La Marca, benché sia socio unico della Pegasus s.r.l. unipersonale, proprietaria dei beni, in assenza di una rappresentanza formale della società, non risulta essere il soggetto giuridico titolare del diritto alla restituzione di quanto in sequestro né, d'altro canto, lo stesso ha dedotto di avere un altro interesse concreto in tal senso, tanto che allo stato non può neanche in astratto essere qualificato come terzo interessato (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccolo, Rv. 263085 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore