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Sentenza — n. 38796/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38796/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AMBROSINO MARIA GIOVANNA che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse della Ambrosio.

Regesto Legislator

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art. 355, comma 3 cod. proc. pen, art. 568 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 38796/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagata che, nell'unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse rilevando che la ricorrente, se pure non ha l'interesse tipizzato dall'ordinamento, cioè il diritto alla restituzione come effetto diretto del dissequestro, avrebbe comunque interesse alla decisione del Tribunale in merito alla configurabilità, anche solo in astratto del reato.

Parole chiave

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presentazione di un prodotto difesa contro le pratiche commerciali illecite contraffazione di merci segreto degli affari tutela degli interessi commerciali garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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art. 355, comma 3 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen.
art. 568 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MARIA GIOVANNA nato a OTTAVIANO il 02/02/1971 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 17/1/2022, ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di NAPOLI in data 22/12/2021 di n. 2547 costumi "Uomo Ragno" nei confronti della società Pegasus s.r.l. unipersonale in relazione ai reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AMBROSINO MARIA GIOVANNA che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse della Ambrosio.

2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Vincenzo Senatore, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2022 ha convalidato il sequestro d'urgenza operato dall'UPF Dogane di Napoli 1 Sezione Antifrode e ha disposto il sequestro probatorio di 2547 costumi da "Uomo Ragno" nei confronti della società importatrice Pegasus s.r.l. unipersonale. A seguito del sequestro la sig.ra Maria Giovanna Ambrosi no, rappresentante legale della società, è stata iscritta nel registro notizie di reato ed è sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Avverso il decreto di sequestro l'indagata ha presentato richiesta di riesame che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagata che, nell'unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riesame per carenza di interesse rilevando che la ricorrente, se pure non ha l'interesse tipizzato dall'ordinamento, cioè il diritto alla restituzione come effetto diretto del dissequestro, avrebbe comunque interesse alla decisione del Tribunale in merito alla configurabilità, anche solo in astratto del reato.

La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione del Tribunale quanto alla carenza di un interesse concreto e attuale dell'indagata alla proposizione del gravame appare corretta. La previsione che attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, infatti, deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.

Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale. Sotto tale profilo, quindi, anche l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato di norma in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi, quale quello meramente ipotetico vantato nel caso di specie di ottenere una pronuncia in ordine all'astratta configurabilità del reato (cfr. in materia di sequestro preventivo Sez. 3, Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/201, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; in ordine alla necessità che anche per il sequestro probatorio sia indicato un interesse concreto cfr. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, con riferimento all'interesse all'esclusiva disponibilità del bene, ovvero Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01, con riferimento all'interesse di far valere l'illegittimità di un provvedimento acquisitivo di una prova a carico).

Nel caso di specie, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'unico interesse in concreto ipotizzabile non sussiste poiché il soggetto giuridico legittimato a ottenere la restituzione dei beni è la società "Pegasus s.r.l.", nell'interesse della quale la sig.ra Ambrosino, pure rappresentante legale della stessa, non risulta avere proposto alcuna rituale impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t