Criminal conviction dismissed due to statute of limitations; civil liability confirmed despite acquittal on criminal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's criminal conviction against the appellant, Goione Pasquale, finding the crime extinguished by the statute of limitations. Although the appellant argued for the exclusion of recidivism and the application of a shorter limitation period, the court determined the ten-year limit applied due to recidivism and expired in November 2019. Consequently, the criminal judgment was voided, but the civil liability awards were confirmed as the appellant did not contest his responsibility for the civil damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 cod. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the criminal conviction is annulled, but civil liability judgments remain valid if the defendant did not contest their responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Goione Pasquale, nato a Roma il 28/09/1962, avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 21 aprile del 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, commessa ottenendo del materiale edile attraverso il pagamento con assegno insoluto.2. Ricorre per cassazione Goione Pasquale, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva applicata dal primo giudice;
2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto alla intervenuta prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado. Il reato è stato consumato in data 2 ottobre del 2009. L'effetto della recidiva reiterata e specifica comporta che il termine di prescrizione deve essere determinato in dieci anni, ex artt. 157 e 161 cod. pen.. Vanno, inoltre, considerati i periodi di sospensione, pari a complessivi giorni 41 intervenuti nel giudizio di primo grado (dall'udienza del 10 marzo all'udienza del 21 aprile 2017). Ne consegue che la prescrizione è maturata 1'11 novembre del 2019, prima della sentenza impugnata. Tale circostanza assorbe il primo motivo di ricorso volto alla esclusione della recidiva.
2. Non avendo il ricorrente contestato la sua responsabilità per il reato ascrittogli, affermata nel primo grado di giudizio, devono essere confermate le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Maria De Santis L-L-5 OEPOSITATO IN CANCELLERIA