Cassation appeal dismissed for lack of standing and failure to provide special power of attorney as third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove her standing as a third party interested in the preventive seizure. The appellant argued that a prior judgment on the same facts created a binding precautionary judgment, but the Court found no evidence linking her to the seized assets. Furthermore, the defense attorney lacked the special power of attorney required for third parties, rendering the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.p.; Art. 83 c.p.c.: Third parties in preventive seizure proceedings must demonstrate a specific interest in the seized assets and must be represented by a lawyer holding a special power of attorney, unlike the accused who may appear personally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SETTINO ANNA nata a Cosenza il 5/7/1974 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro resa il 2 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Settino Anna, in qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 9 marzo 2021 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 31 luglio 2020. Il Tribunale del riesame ha osservato che la sussistenza del reato di intestazione fittizia aggravato dall'avere agevolato la cosca mafiosa degli Anello, contestato a Fraone Domenico, era già stata oggetto di valutazione da parte del tribunale del riesame, che aveva confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico del Fraone e anche la pretesa insussistenza della sperequazione, con provvedimento non rivalutabile nei confronti della terza interessata. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Settino Anna, definendosi terza interessata, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 322 bis, 648 e 649 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla erronea applicazione del giudicato cautelare.
La ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto che si fosse formato a carico di Fraone Domenico il giudicato cautelare in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di intestazione fittizia aggravato dalla volontà di agevolare la cosca mafiosa degli Anello. Deduce di contro che l'ordinanza cautelare è stata annullata sotto il profilo della carenza di gravità indiziaria in ordine all'elemento soggettivo del detto reato con sentenza di questa Suprema Corte n. 64/2022, emessa il 18 novembre 2021 e depositata il 5 gennaio 2022.
Deve pertanto concludersi che al momento della decisione non si era formato alcun giudicato cautelare per il reato di fittizia intestazione di beni. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione del giudicato cautelare in ordine al giudizio di sproporzione. In particolare l'impugnata ordinanza fa riferimento ad altra ordinanza, la n. 178 del 2020 depositata il 26 novembre 2020, che è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, e afferma che il detto giudizio di sproporzione è coperto dal giudicato.
Deduce, tuttavia, il ricorrente che l'ordinanza richiamata nel provvedimento ormai definitivo non aveva affrontato la questione della correttezza del calcolo contenuto nella consulenza tecnica di parte, con la conseguenza che tale questione non era stata oggetto di alcuna decisione e non era coperta da giudicato, che non si estende a tutte le questioni deducibili ma soltanto a quelle obiettivamente dedotte ed effettivamente decise. Stante la mancanza del giudicato cautelare sul motivo della sproporzione, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare il secondo motivo di appello, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica Calcaterra, che viene allegata al ricorso, il cui esame è stato pretermesso sia dal giudice del riesame, che dal giudice in sede di appello. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione o risulta affetta da motivazione apparente, in quanto, dopo aver affermato di non poter valutare i gravi indizi di colpevolezza e il giudizio di sproporzione, osserva che il provvedimento del gip è legittimo in quanto motivato e privo di contraddizioni.
Con note di udienza i difensori della ricorrente hanno insistito per l'annullamento dell'ordinanza osservando che a seguito dell'annullamento con rinvio pronunziato da questa sezione con sentenza del 18 novembre 2021, il tribunale del riesame il 25 gennaio 2022 aveva annullato l'ordinanza emessa nei confronti di Fraore Domenico che aveva affermato la gravità indiziaria in ordine al delitto di intestazione fittizia di beni. I difensori censurano la invocata declaratoria di inammissibilità da parte del Procuratore generale presso questa Corte ribadendo che anche in ordine al secondo elemento, e cioè il giudizio di sproporzione/non si poteva invocare alcuna preclusione, considerato che la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, sicchè il Tribunale di Catanzaro aveva di conseguenza @l'obbligo di valutare le ragioni dell'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 ricorso è inammissibile poiché la Settino non ha allegato gli elementi su cui fonda la propria legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo adottato nei confronti di Fraone Domenico e si autodefinisce come terza interessata dal provvedimento di sequestro, senza indicare la relazione che intrattiene con i beni oggetto della misura cautelare e che la legittimerebbe ad ottenerne la restituzione. Nè dalla lettura dell'ordinanza impugnata è possibile desumere la qualità di terza intersata della ricorrente.
Perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che il terzo prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.(v, a contrario Sez. 1, Sentenza n. 13037 del 18/02/2009 Cc. (dep. 25/03/2009 ) Rv. 243554 - 01 ) Sotto altro profilo, altrettanto determinante, non risulta che il difensore della Settino nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale del riesame fosse munito di procura speciale come avrebbe dovuto trattandosi di impugnazione proposta da terza interessata.
Deve essere ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che i terzi coinvolti nella procedura di sequestro di beni a soggetti sottoposti a misura cautelare vanno assimilati alle parti private, essendo portatori di interessi civilistici, per i quali deve valere la regola prevista dall'art. 100 c.p.p., secondo cui parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di difensore munito di procura speciale, secondo il dettato dell'art. 83 c.p.c., (v. ex pluribus Sez. 6^, 20.1.2011, n. 13798;
Sez. 1^, 29.2.2012, n. 10398), a differenza dell'imputato e del proposto alla misura di prevenzione (figura quest'ultima del tutto assimilata a quella dell'imputato/indagato) che possono stare in giudizio personalmente, avendo solo la necessità di munirsi di un difensore che li rappresenti ex lege e che è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza necessità di procura speciale. Anche nel presente grado di giudizio i difensori agiscono in forza di semplice mandato defensionale rilasciato in calce all'atto di impugnazione e non in forza di procura speciale.
Orbene è stato precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. In forza di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presjente Ma