Italian court declares criminal appeal inadmissible due to voluntary withdrawal by defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Sanges' appeal against a detention order inadmissible following a voluntary withdrawal by his defense attorney. Although Sanges argued that evidence regarding money laundering was insufficient and that he was not a co-conspirator in the underlying mafia association, the procedural bar took precedence over these substantive claims. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits of the evidence or the applicability of the conspiracy clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal renders the legal remedy inadmissible, precluding the court from examining the substantive arguments regarding evidence or statutory exemptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente attenzione cè rinunzia SENTENZA sul ricorso proposto da: SANGES GIOVANNI nato a Napoli il 5/7/1990 avverso l'ordinanza resa il 4 aprile 2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame presentata da Sanges Giovanni avverso l'ordinanza resa il 2 Marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in guanto indagato in relazione al delitto di riciclaggio di denaro provento delle attività illecite commesse dalla organizzazione camorristica facente capo alla famiglia D'Amico Mazzarella. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 648 bis cod.pen. in quanto manca la prova che il denaro investito dall'indagato e rientrante nel circuito delle false fatturazioni fosse di provenienza delittuosa.
Osserva il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Umberto D'Amico non sono indicative della provenienza del denaro investito dal Sanges e dalle intercettazioni emerge che il denaro non era dell'indagato, il gidal ricava un guadagno del 2% sulla somma investita, da dividere con il Varie conversazioni intercettate, a parere del difensore, non sono dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza, mentre è stato a loro attribuito un significato che non trova alcuna spiegazione logica nei fatti e nelle indagini. La soluzione adottata dal tribunale risulta inoltre in contrasto logico con le emergenze istruttorie e in violazione della clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis codice penale, in quanto soggetto ritenuto affiliato al clan D'Amico e quindi concorrente nel reato presupposto, l'associazione camorristica.
Pertanto non gli può essere contestato il delitto di riciclaggio in quanto partecipe del reato presupposto. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che tale clausola non operi nei confronti dei Varlese e del Sanges poiché questi secondo il narrato del collaboratore di giustizia Umberto D'Amico avrebbe ripulito il denaro provento dei singoli delitti scopo commessi dall'associazione, alla cui consumazione l'indagato non avrebbe preso parte e non avrebbe fornito alcun apporto. Ma si tratta di affermazione priva di fondamento poiché non vi sono elementi utili per individuare la esatta provenienza del denaro oggetto delle operazioni delittuose contestate. 3.Con nota depositata il 13 settembre 2022 il difensore e procuratore speciale del ricorrente , avv.
Fabrizio Merlucci , ha dichiarato di volere rinunziare al ricorso proposto nell'interesse del suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinunzia al ricorso presentata dal procuratore speciale del ricorrente comporta la inammissibilità dell'impugnazione. In ragione della intervenuta volontaria rinuncia si ritiene opportuno non condannare il ricorrente al pagamento dell'ammenda.
P.Q.M.
it DIchiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presi Maria CIRniela Borsellino Sergi Paola , \ \