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Sentenza — n. 38391/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bail denial, ruling defendant not liable for money laundering due to lack of causal contribution to specific crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Luigi Varlese's appeal against the denial of his request for bail review. Varlese argued that the 'reservation clause' under Article 648-bis of the Penal Code exempted him from money laundering charges because he was merely a family member cleaning up money from specific drug crimes without contributing to the underlying offenses. The court found the lower tribunal's reasoning sound, noting that Varlese did not causally contribute to the specific crimes whose proceeds were being laundered, thus the exemption clause did not apply to him.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis c.p.; Art. 648-ter c.p.: The reservation clause excluding liability for money laundering applies only to members of a mafia association who participate in laundering proceeds from the association's crimes; however, concurrent liability exists if the individual cleans up proceeds from specific target crimes to which they provided no causal contribution.

Parole chiave

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money laundering liability mafia association crimes reservation clause application causal contribution requirement bail denial review concurrent criminal liability Article 648-bis riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis c.p.
2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 648 bis cod.pen.
Art. 648-ter c.p.
2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 648 bis cod.pen.
art. 648 bis cod.pen
2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 648 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014
(Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARLESE LUIGI nato a Napoli il 7/11/1981 avverso l'ordinanza resa il 7 aprile 2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame presentato dall'indagato ricorrente avverso l'ordinanza resa il 2 Marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in relazione al delitto di riciclaggio in concorso di denaro provento delle attività illecite commesse dalla organizzazione camorristica facente capo alla famiglia D'Amico Mazzarella. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 648 bis cod.pen. in quanto nei confronti di Varlese, soggetto ritenuto affiliato al clan D'Amico e quindi concorrente nel reato presupposto, la partecipazione all'associazione camorristica, opera la clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis codice penale e pertanto l'indagato non è imputabile per il delitto di riciclaggio.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che tale clausola non operi nei confronti del Varlese poiché questi, secondo il narrato del collaboratore di giustizia Umberto D'Amico, avrebbe ripulito il denaro provento dei singoli delitti scopo commessi dall'associazione alla cui consumazione lo stesso non avrebbe preso parte e non avrebbe fornito alcun apporto. La_mentex il ricorrente che tali rilievi appaiono in netto contrasto con quanto sostenuto con la richiesta di misura cautelare e con la stessa ordinanza di applicazione della misura nella quale si legge che lo stesso collaboratore ha indicato •Varlese Luigi come affiliato al clan D'Amico.

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse proprio al fine di chiarire l'ambito di operatività della clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis codice penale i specificando che l'associazione mafiosa rientra tra i reati presupposti del delitto di riciclaggio e che la clausola di riserva è applicabile al soggetto che faccia parte di un'associazione mafiosa col compito di riciclare la ricchezza prodotta dalla stessa organizzazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e non merita accoglimento. Questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione ha precisato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. . (Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014 ) Rv. 259587 - 01).

Tuttavia nella motivazione di questa pronuncia la Corte ha osservato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale. Nel caso in esame il tribunale ha affermato che il denaro da riciclare non proveniva dalla associazione camorristica in quanto tale ma dai reati posti in essere dalla medesima. Inoltre ha collocato i Varlese fuori dall'organigramma del clan qualificandoli come parenti che favorivano l'associazione ripulendo e investendo i soldi della droga.

Correttamente il tribunale ha pertanto ritenuto non operante nei confronti del Varlese la detta clausola di esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 648 bis codice penale. Trattasi di motivazione congrua in punto di fatto, esaustiva e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che non viene contestata in modo specifico dal ricorrente. Si impone pertanto il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Mari 9(/_) (à-riela Borsellino f\y/t7 ( DEPOSITATO IN CANCELLERifr