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Ordinanza — n. 38388/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for missing mitigating circumstance due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted under the new settlement procedure. The appellant argued that the appellate court failed to recognize a mitigating circumstance regarding the low value of stolen goods in a robbery case. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review when challenging a settlement sentence, as they do not affect the legality of the agreed penalty.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals against settlement sentences are limited to grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, and the penalty's legality, excluding omitted mitigating circumstances or unassessed acquittal conditions.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds mitigating circumstance robbery penalty cassation review limits attenuazione libera della pena circostanza aggravante pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 62 c.p.
Propone ricorso Driss EL TAYEB, a mezzb del sostituto processuale del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n.
Art. 129 c.p.p.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448- bis cod. pen
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv.
Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B.
280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL TAYEB DRISS nato in MAROCCO il 21/04/1988 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni, due mesi di reclusione e 1.250,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Driss EL TAYEB per il delitto di rapina impropria e altri reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione.

2. Propone ricorso Driss EL TAYEB, a mezzb del sostituto processuale del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, del codice penale.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del z ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Nel caso di specie risulta evidente che il lamentato omesso riconoscimento di una circostanza attenuante non incide in alcun modo sulla legalità della pena concordata fra le parti. Peraltro, il ricorrente ha obliterato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor