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Sentenza — n. 38382/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to client's formal withdrawal of the criminal proceeding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Francesco Gasparro's appeal inadmissible because he formally withdrew the litigation on June 9, 2022, citing the cessation of the subject matter. Gasparro had challenged a preventive seizure order regarding funds linked to crimes under the 2019 anti-corruption decree, arguing for erroneous legal application and lack of motivation. The court ruled that such a withdrawal constitutes a procedural bar under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the client to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A formal withdrawal of the appeal by the appellant renders the proceeding inadmissible, triggering the payment of procedural costs and a fine for the party responsible for the inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal procedural inadmissibility preventive seizure order anti-corruption decree court costs and fine abbandono del procedimento per truffa rinuncia al reddito condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 640-bis cod. pen
dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro nella disponibilità di Francesco Gasparro, sottoposto a indagini per i reati previsti dagli artt. 640-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARRO FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 02/10/1971 avverso la ordinanza del 30/11/2021 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di riesame, confermava il decreto in data 13 novembre 2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro nella disponibilità di Francesco Gasparro, sottoposto a indagini per i reati previsti dagli artt. 640-bis cod. pen. e 28, commi 2 e 3, del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019.2. Ha proposto ricorso Francesco Gasparro, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti nonché per violazione di legge per l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto e l'erronea individuazione delle somme poste sotto sequestro. Con atto depositato in data 9 giugno 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione perché "è cessata la materia del contendere".

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i