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Sentenza — n. 38378/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls acquittal for public employee fraudulently falsifying attendance records to claim unpaid wages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal of a public employee convicted of aggravated fraud for falsifying attendance records. The defendant argued that no concrete damage was proven because her specific duties did not require constant vigilance and the financial loss was minimal. The court rejected this, ruling that the fraudulent alteration of time sheets inherently damages the public administration's trust and organizational functionality, making the specific nature of the job irrelevant to the crime's constitution.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: The fraudulent falsification of attendance records by a public employee constitutes aggravated fraud regardless of the specific job duties or the minor financial loss, as it objectively induces error in the administration and damages organizational functionality.

Parole chiave

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public employee fraud falsified attendance records aggravated fraud penalty public administration damage procedural annulment trust relationship breach minor financial loss truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 640, comma 2, cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 34210 del 06/10/2006
(Sez. 2, Sentenza n. 34210 del 06/10/2006 Ud.
Sez. 5, Sentenza n. 8426 del 17/12/2013
Sez. 5, Sentenza n. 8426 del 17/12/2013 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di GRIENTI MARIA nata ad Avola il 28 Febbraio 1967 avverso la sentenza del 5 ottobre 2021 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio e dell'avvocato Loredana Arizza, difensore di fiducia e procuratore speciale del Libero consorzio comunale di Siracusa, quale parte civile costituita che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e ha depositato nota spese .

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha assolto Grienti Maria dai reati di truffa aggravata alla stessa ascritti, perchè il fatto non sussiste. Si addebita all'imputata, nella qualità di dipendente del consorzio comunale di Siracusa, di essersi indebitamente assentata dal posto di lavoro, traendo in errore l'ente pubblico circa l'effettività della prestazione lavorativa, mediante artifizi e raggiri consistiti nella compilazione mendace del registro delle presenze, così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla retribuzione erogata nelle date e nelle ore meglio precisate nel capo di imputazione tra il 12 maggio 2015 e il 15 giugno 2015.

A Il tribunale, dopo aver dato atto in modo specifico dei numerosi giorni e delle diverse ore in cui l'imputata si è allontanata dalla sede di lavoro dopo avere attestato la propria presenza, aveva tuttavia assolto la Grienti ritenendo insussistente la prova del danno concretamente arrecato all'ente di appartenenza, in quanto è emerso che gli impiegati a volte prolungavano il proprio orario lavorativo senza ricevere retribuzione per gli straordinari e non risultano specifici elementi probatori in ordine al pregiudizio effettivamente arrecato alla funzionalità del servizio dall'assenza dell'imputata.

Il tribunale ha osservato che nel caso in esame, in considerazione della specifica attività in concreto espletata dall'imputata che operava da custode e vigilante, la sua assenza quando non vi era afflusso di persone nel sito, non pregiudicava la funzionalità dello spazio espositivo. Peraltro, ha sottolineato che la concreta retribuzione percepita in relazione alle dette assenze deve ritenersi talmente esigua da non superare la soglia di offensività di un fatto penalmente rilevante, potendo semmai rilevare in sede disciplinare.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso il Procuratore generale deducendo violazione dell'articolo 640,comma duedcod.pen. poiché il tribunale ha assolto l'imputata pur avendo accertato che la stessa non aveva espletato la propria mansione tramite artifizi e raggiri, osservando che non erano stati raggiunti specifici elementi probatori in ordine al pregiudizio concreto arrecato dalla condotta di imputata. Tale affermazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio integra il reato di truffa aggravata anche nel caso di indebita percezione di poche centinaia di euro, poiché mediante l'arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio compromette il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente.

La speciale tenuità del danno arrecato alla pubblica amministrazione avrebbe potuto, al più, legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 , comma uno/ numero 4 cod.pen. e non impedire la configurabilità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il tribunale non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Sez. 2, Sentenza n. 34210 del 06/10/2006 Ud. (dep. 12/10/2006 ) Rv. 235307 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 8426 del 17/12/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 258987 - 01 ) Nella motivazione della prima pronunzia richiamata la Corte ha affermato che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica. Il dato valorizzato dal tribunale, cioè la specifica attività svolta in concreto dall'imputata che doveva vigilare su luoghi e opere d'arte, non incide su questi principi poichè in ogni caso l'assenza del dipendente nell'orario di servizio stabilito dalla Pubblica amministrazione costituisce un danno per la funzionalità dell'organizzazione e per l'immagine dell'ente.

Nè risulta corretto ritenere che l'assenza dal servizio, realizzata attraverso la fraudolenta attestazione, comporti la necessità di dimostrare il concreto pregiudizio cagionato. Trattandosi di un ricorso per saltum presentato dal Procuratore generale avverso una sentenza astrattamente appellabile, quale appunto quella di proscioglimento ex art. 569 codice procedura penale, va disposto che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello. Si ritiene opportuno rinviare la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla